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TRIBUNALE DI VERONA, SEZ. LAVORO - Ordinanza 11 febbraio 2000 - Pres. Chimez, Est. Dosi.

Va disposta la sospensione dell’efficacia del termine fissato ad alcuni medici da una Azienda ospedaliera per la comunicazione dell’opzione di cui all’art. 15 quater del D.Lgs n. 502/92, come modificato dal D.Lgs n. 229/99.

L’esercizio dell’opzione presuppone - come peraltro si evince chiaramente dalla stessa circolare del Ministro della Sanità del 21.10.1999, la quale ha prorogato il termine per l’opzione al 31.12.1999 - l’avvenuta stipulazione del nuovo CCNL per la dirigenza sanitaria, che non risulta ancora approvato, non potendosi pretendere di obbligare il medico ad effettuare una scelta irrevocabile di tale importanza "al buio" e nell’ignoranza delle complessive condizioni economico-normative in cui potrà svolgersi in futuro detta attività professionale.

Non vi è dubbio, infatti, che il medico deve essere posto nelle condizioni di poter valutare concretamente e preventivamente le diverse soluzioni lavorative prospettategli, attraverso un bilanciamento dei rispettivi vantaggi e svantaggi offerti dalle contrapposte alternative e che tale valutazione - in mancanza del CCNL - non può in atto essere effettuata.


 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

SEZ. LAVORO

Il Tribunale di Verona – Sezione Lavoro -, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

1) Giuseppe Chimenz Presidente

2) dott.ssa Camilla Gattiboni Giudice

3) dott. Umberto Dosi Giudice rel.

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza dell’11.2.2000:

Visto il ricorso per reclamo ex art. 669 terdecies cpc proposto in data 7.1.2000 da Paolo Monti, Michele Marraffa, Roberto Tosi, Vincenzo Pucci, Simonetta Morselli, Giorgio Marchini, Sergio Perfetti, Alberto Peroni, Arrigo Leoni e Donatella Schena avverso l’ordinanza n. 3816/99 RCL emessa in data 24.12.1999 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona, con cui si chiede all’adito Tribunale di voler disporre d’urgenza – previa revoca della reclamata ordinanza – la sospensione del termine fissato ad essi istanti per la comunicazione dell’opzione di cui all’art. 15 – quater del D.Lgs n. 502/92 come modificato dal D.Lgs n. 229/99, o comunque dichiarare non sussistere in capo ai medesimi l’obbligo di eserciatre detta opzione sino alla realizzazione delle condizioni previste dalla legge;

Letta la memoria di risposta per la resistente Azienda Ospedaliera depositata il 19.1.2000, esaminati gli atti;

Premesso che la controversia ha ad oggetto l’opzione in ordine al rapporto di lavoro esclusivo, come da ultimo disciplinata dall’art. 15 – quater comma 3° D.Lgs 502/92 come novellato dall’art. 13 D.Lgs n. 229/99 (che fissa in giorni 90 dalla data di entrata in vigore di detta norma il termine massimo entro cui i dirigenti in servizio alla data del 31.12.1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l’opzione in ordine al rapporto esclusivo con l’azienda sanitaria, e che "in assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo");

Evidenziato che per l’esercizio di tale opzione l’azienda ospedaliera resistente, con nota prot. N. 20.571 del 25.10.1999 (all. 14 fascicolo ric.) ha comunicato a tutto il personale medico che il termine massimo era differito al 31.12.1999, così recependo l’indicazione espressa dal Ministro della Sanità con telegramma – circolare del 21.10.1999 (richiamato pure dal giudice di prima fase) con il quale veniva prorogato al 31.12.1999 il termine per la scelta dell’esclusività di rapporto, collegando comunque tale termine alla firma del nuovo contratto di lavoro;

Atteso che, ai sensi dell’art. 15 – quater comma 4° D.Lgs citato, "il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo";

Osservato, quanto al fumus boni iuris, che l’art. 15 – quater comma 5° D.Lgs citato rinvia al contratto collettivo di lavoro la determinazione del trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo;

Che tale stretta correlazione ha indotto il Ministro della Sanità, con il menzionato telegramma – circolare, a ritenere che l’esercizio dell’opzione per il rapporto esclusivo presupponga la stipulazione del nuovo contratto collettivo, e che tale autorevole indicazione è stata recepita dall’azienda resistente, che ha ritenuto di fissare il termine del 31.12.1999 per l’esercizio dell’opzione;

Che è pacifico in causa che il nuovo CCNL per la dirigenza sanitaria non è stato ancora approvato;

Considerato che, seppur nei limiti della sommarietà del rito, appare corretto a questo Collegio interpretare la normativa richiamata nel senso che l’esercizio dell’opzione presupponga l’avvenuta stipulazione del nuovo CCNL per la dirigenza sanitaria destinato a disciplinare aspetti fondamentali del rapporto di lavoro esclusivo, non potendosi pretendere di obbligare il medico ad effettuare una scelta irrevocabile di tale importanza "al buio" e nell’ignoranza delle complessive condizioni economico-normative in cui potrà svolgersi in futuro detta attività professionale;

Che, invero, il medico deve essere posto nelle condizioni di poter valutare concretamente e preventivamente le diverse soluzioni lavorative prospettategli, attraverso un bilanciamento dei rispettivi vantaggi e svantaggi offerti dalle contrapposte alternative;

Osservato quanto al periculum in mora, che l’esercizio dell’opzione nelle condizioni attuali è suscettibile di arrecare un pregiudizio irreparabile ai ricorrenti, comportando la scelta in favore dell’attività professionale extra moenia rilevanti conseguenze non solo sotto l’aspetto retributivo ma anche sotto quello della progressione in carriera e dello svolgimento di attività di ricerca (v. art. 15 – quinquies comma V° D.Lgs citato secondo cui "gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo", ed art. 15 – quinquies comma 8° secondo cui "il rapporto esclusivo costituisce titolo di preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di aggiornamento tecnico – scientifico e professionale");

Ritenuto pertanto che il reclamo proposto avverso la suindicata ordinanza emessa il 24.12.1999 merita accoglimento;

Che, infine, la peculiarità e novità delle questioni trattate induce questo Collegio a compensare interamente tra le parti le spese di entrambe le fasi del giudizio cautelare;

Letti gli artt. 669 terdecies cpc e 700 cpc

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo, previa revoca dell’ordinanza n. 3816/99 RCL emessa inter partes dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona in data 24.12.1999, dispone la sospensione dell’efficacia del termine fissato agli odierni reclamanti dalla resistente Azienda Ospedaliera "Istituti Ospitalieri di Verona" per la comunicazione dell’opzione di cui all’art. 15 – quater del D.Lgs n. 502/92 (come modificato dal D.Lgs n. 229/99).

Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambe le fasi del giudizio cautelare.

Fissa per l’instaurazione del giudizio di merito termine di giorni 30.

Si comunichi.

Verona, 11.2.2000

IL GIUDICE REL.

IL PRESIDENTE

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