COAS - AGRIGENTO
I Colleghi del COAS di Agrigento hanno chiesto un
parere sulla possibile illegittimità della trattenuta del
15% che già prima della riforma sanitaria-ter veniva effettuata ai medici che
esercitavano la propria libera-professione extra-moenia.
Gli avvocati del COAS Nazionale concordano sulla
possibile illegittimità della trattenuta ed hanno perciò approntato un atto di diffida
da inviare alla propria Azienda.
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ALLAZIENDA OSPEDALIERA S.
GIOVANNI DI DIO - AGRIGENTO
IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE
ATTO DI DIFFIDA
CON CONTESTUALE COSTITUZIONE IN MORA
AI SENSI DELLA LEGGE 241/90
Il sottoscritto Dott. _______________, nato a
_____________ il _______________ e residente a ______________ in servizio presso
_______________ con la qualifica di dirigente medico di __ livello
premesso che
- la legge finanziaria per lanno 1995, n. 724 del 23 dicembre
1994, art 4, comma 3, dispose a decorrere dal 1° gennaio 1996 la riduzione, nella misura
del 15%, dellindennità di tempo pieno al personale medico dipendente che esercitava
attivita libero professionale extra-moenia;
- successivamente il CCNL per larea della dirigenza medica del
05/12/1996 (G.U. del 30/12/1996 n. 304), da una parte ha istituito la retribuzione di
posizione (nuovo istituto retributivo composto da una parte fissa e una variabile, in cui
sono state accorpate ai sensi dellart. 55, comma 3, le quote residue delle
precedenti voci retributive fisse e ricorrenti tra cui lindennità di tempo pieno
già prevista dal d.p.r. 384/90 art. 110 co. 1) e dallaltra (vedi Dichiarazione
Congiunta n. 15 allegata al citato CCNL), ha previsto che la riferita riduzione del 15%
venisse effettuata 8quindi trasferita) sulle componenti retributive che lemananda
Legge Finanziaria per il 1997 avrebbe indicato;
- difatti, la legge finanziaria per lanno 1997 (l. 23 dicembre
1996 n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nel riscrivere la
precedente disciplina dellattività libero professionale dei medici dipendenti dal
Servizio sanitario nazionale, ha previsto, art. 1, comma 12, "
la riduzione del
15% della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che optano per
lesercizio della libera professione extramuraria,"; in altri termini la norma
in esame ha individuato nella parte fissa della retribuzione di posizione (in cui come
riferito è confluita lindennità di tempo pieno) la voce retributiva sulla quale
"spostare" la trattenuta del 15% già istituita dalla legge 724/94;
- quanto al regime di operatività di detta riduzione è da dire che il
seguente comma 14 dellart. 1 della legge in esame ha rinviato ad un successivo
decreto del Ministero della Sanità, da emanarsi entro il 28 febbraio 1997;
- con D. M. del 28/02/1997 (G.U. 08/03/1997), il Ministro della sanità
ha dato attuazione alla disciplina dellattività libero professionale contenuta
nella legge 662/96, fissando (art. 5, co. 3) al 31 maggio 1997 il termine di attuazione
della stessa;
- per effetto di ricorso proposto dalla Regione Lombardia e dalla
Federazione sindacale medici dirigenti (FESMED), tale decreto veniva sospeso nella sua
esecutività dal T.A.R. Lazio (ordinanze del 9 giugno 1997) in quanto disciplinante
"aspetti ed attività che esulano dallattribuzione di legge".
- Di seguito il Ministro della Sanità con D.M. 11/06/1997 (G.U.
18/06/1997) nel rispetto delle proprie attribuzioni -, ha fissato (art. 1, co. 1)
al 30 giugno 1997 la data di operatività della disciplina contenuta nella legge 662/96;
- tale disciplina legislativa, come successivamente attuata, per
effetto dellart. 72 della legge finanziaria per lanno 1999 n. 449/98,
è stata abrogata tacitamente in quanto sostituita da una nuova disciplina
dellattività professionale extra-moenia e, pertanto, non più in vigore;
- ciò nonostante, codesta Azienda Ospedaliera ha applicato
illegittimamente sulla retribuzione del mese di luglio 1999 detta trattenuta del 15% della
componente fissa di posizione.
Tanto premesso, il sottoscritto,
intima e diffida
lAzienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio di
Agrigento, in persona del Direttore generale pro tempore o di qualsivoglia altro legale
rappresentante pro tempore, a provvedere nel termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente atto, ai sensi dellart. 25 del D.p.r. 3/57 e dellart. 2, comma 3
della legge 241/90, a corrispondere al sottoscritto istante una retribuzione non decurtata
nei termini imposti dallart.1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché a provvedere alla restituzione delle
somme illegittimamente trattenute a tale titolo sulla retribuzione del mese di luglio
1999.
La presente, in ogni caso, è da considerarsi ad
ogni effetto e conseguenza di legge come formale atto di costituzione in mora.
Con riserva, sin dora, trascorsi trenta giorni
dalla notifica della presente diffida, di attivare ogni e più ampio diritto previsto per
legge.
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