da "il Sole 24 Ore Sanità", 10 settembre 2003

Se al medico in servizio di guardia è consentito riposarsi, il periodo costituisce integralmente orario di lavoro. E come tale, va retribuito

 


 

LUSSEMBURGO - Se al medico in servizio di guardia è consentito riposarsi, il periodo costituisce integralmente orario di lavoro. E come tale, va retribuito.

A stabilirlo è una sentenza, la C-151/02, della Corte europea, in risposta al caso sollevato da un medico tedesco durante i regolari turni di riposo in servizio ospedaliero. Un assistente medico presso l'ospedale di Kiel (Germania), effettua regolarmente servizi di guardia, che consistono nell'essere presente in ospedale e nel lavorare quando viene chiamato. L'ospedale ha messo a sua disposizione una stanza in cui può dormire quando non è richiesto il suo intervento. Il medico ritiene che i servizi di guardia da lui effettuati al servizio di pronto soccorso debbano essere interamente considerati come rientranti nell'orario di lavoro, anche se il diritto tedesco distingue, però, tra i servizi di permanenza obbligatoria (Arbeitsbereitschaft), i servizi di guardia (Bereitschaftsdienst) e i servizi di reperibilità (Rufbereitschaft). Soltanto i servizi di permanenza obbligatoria sono considerati interamente nell'orario di lavoro. Per contro, i servizi di guardia e i servizi di reperibilità sono qualificati periodi di riposo, eccettuata la durata dello svolgimento di compiti professionali.

Eppure, la direttiva comunitaria 93/104 Ce, che disciplina alcuni aspetti dell'orario di lavoro, definisce «orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue funzioni». Il Land dello Schleswig Holstein ha chiesto pertanto alla Corte di giustizia se il diritto tedesco è conforme alla direttiva comunitaria. Ricordando la propria giurisprudenza, la Corte ritiene che il fattore determinante per considerare la nozione di «orario di lavoro», ai sensi della direttiva, è appunto l'obbligo a essere fisicamente presenti sul luogo individuato dal datore di lavoro e di tenervisi a disposizione per fornire immediatamente servizi in caso di necessità.

Secondo la Corte, dunque, la stessa permanenza sul luogo di lavoro rientra nell'esercizio delle funzioni, perché costringe comunque a restare lontani dal proprio ambiente familiare e sociale. Il fatto che il datore di lavoro metta a disposizione del medico una stanza di riposo dove stare tutto il tempo in cui non deve intervenire non modifica tale interpretazione. Date queste circostanze, un medico di guardia, che si vede imporre dal suo datore di lavoro l'obbligo di essere a disposizione in un dato luogo, non può essere ritenuto in riposo quando non esercita effettivamente attività professionale.

 

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