da "il Sole 24 Ore Sanità", 11-17 Dicembre 2001


Code contruattuali, si avvicina l’ora della verità


In attesa della presentazione delle nuove “piattaforme” e dell’erogazione del differenziale inflattivo del secondo biennio economico del contratto i medici Ssn e l’Aran, l’agenzia per la contrattazione, hanno condotto la trattativa per le cosiddette code del passato contratto. I punti più importanti riguardano vari aspetti.

Assenze per malattia (art. 9). In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Asl o struttura convenzionata. In tali giornate il dirigente ha diritto, in ogni caso, all’intera retribuzione. Aspettativa, tutela dei dirigenti in particolari condizioni psicofisiche e portatori di handicap (artt. 10, 12 e 13). L’articolo 10 del Ccnl sull’aspettativa stabilisce che al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità per una durata complessiva di 12 mesi in un triennio. L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: per un periodo massimo di sei mesi se assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e incarico di direzione di struttura complessa; per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro e incarico a tempo determinato; per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia. Tale aspettativa può essere fruita anche in maniera frazionata. Per i dirigenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertata la condizione di portatori di handicap (art. 13) e che debbano sottoporsi a una riabilitazione, sono stabilite le seguenti misure di sostegno: diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del recupero, con corresponsione del trattamento economico; concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore; riduzione dell’orario di lavoro; assegnazione del dirigente a compiti diversi da quelli abituali.

Congedi dei genitori (art. 15). Il trattamento economico concordato dalle parti prevede tra l’altro: nel periodo di astensione obbligatoria spetta l’intera retribuzione fissa mensile; in caso di parto pre-maturo, alle lavoratrici spettano i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera, la madre può rientrare in servizio richiedendo la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino; nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, per le lavoratrici madri o per i lavoratori padri, i primi 30 giorni di assenza non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione. Successivamente al periodo di astensione e sino al compimento del 3° anno di vita del bimbo, a madri e padri sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita per ciascun anno di età del bambino. Nel caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati.

Mobilità (artt. 16 e 17). Nell’attuale sistema degli incarichi dirigenziali la mobilità all’interno dell’azienda è conseguenza del conferimento di uno degli incarichi, previsto dall’art. 27 del Ccnl, in struttura ubicata in località diversa da quella della sede precedente. La mobilità a domanda si configura come richiesta di un nuovo e diverso incarico. Prescinde dall’incarico attribuito la mobilità interna d’urgenza. Tale mobilità può essere disposta a rotazione nei confronti di tutti i dirigenti, esclusi i direttori di dipartimento, e ha carattere provvisorio.

Ricostruzione rapporto di lavoro (art. 21). Il dirigente che interrompe il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute, può chiedere alla stessa azienda, entro due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. In caso d’accoglimento il dirigente è ricollocato nella qualifica dirigenziale, posizione economica iniziale.

Lavoro straordinario (art. 28). Le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite per i servizi di guardia e di pronta disponibilità. Esse possono essere compensate, a domanda, con riposi sosti-tutivi da fruire, compatibilmente con leesigenze del servizio, nel mese successivo.

Indennità di rischio da radiazioni (art. 29). L’indennità di rischio radiologico (indennità professionale specifica) è corrisposta, per 12 mesi nella misura di 200mila lire lorde. Ai dirigenti, che non siano medici di radiologia, esposti in modo permanente al rischio radiologico, l’indennità continua a essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico per tutta la durata del periodo di esposizione.

Trattamento di trasferta (art. 32). Tale condizione si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio. Per essi, oltre alla normale retribuzione, è prevista l’indennità di trasferta, il rimborso delle spese sostenute per i viaggi e il compenso per il lavoro straordinario.


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