da "il Sole 24 Ore", Venerdì 16 Marzo 2001
Corte Costituzionale: il prof. di medicina deve unire la teoria alla pratica
Non può esistere un professore di medicina che non svolga anche attività assistenziale: nell'ordinamento italiano è consolidato il principio secondo cui l'attività di assistenza ospedaliera e quella didattico-scientifica affidate al personale medico universitario si pongono tra loro in rapporto che non è solo di "stretta connsessione", ma di "vera e propria compeneterazione".
Partendo da questo presupposto, la Corte costituzionale (sentenza n.71/2001) ha dichiarato parzialmente illegittima la norma della riforma ter del Ssn che ha introdotto nuovi parametri per l'età pensionabile dei docenti universitari. La disposizione "incriminata" è l'art. 15-nonies, comma 2 del Dlgs 502/1992, aggiunto dall'art.13 del Dlgs 229/1999: il testo prevede che il personale medico universitario equiparato al personale delle Usl cessa dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali e dalla direzione delle strutture al raggiungimento dei 67 anni di età.
Ma visto che l'età pensionabile per i docenti universitari è fissata a 70 anni, nelle facoltà di medicina ci si troverebbe ad avere professori che possono insegnare, ma non svolgere attività assistenziale. Una circostanza in contrasto con il principio di "compenetrazione" tra attività teorica e attività pratica, ritenuto dall'ordinamento indispensabile per il buon funzionamento della didattica. Per ovviare a questo problema, la riforma ter prevedeva che nei protocolli di intesa tra Regioni e Università e negli accordi tra Atenei e aziende sanitarie fossero disciplinati i limiti per l'utilizzazione del personale medico universitario ultra-sessantasettenne "per specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività didattica e di ricerca".
Ma proprio in questo passaggio sta - secondo la Consulta - il vizio di costituzionalità: la norma non prevede infatti una "consequenzialità cronologica", nel senso che la cessazione dalle attività assistenziali al compimento del sessantasettesiomo anno di età non è subordinata alla previa stipula degli accordi che individuano le attività di assistenza strettamente connesse alla docenza. Con la conseguenza che - come avvenuto nei casi sottposti al Tar Campania che ha rimesso la questione alla Corte - il destinatario del provvedimento di cessazione dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali viene a essere privato della possibilità di svolgere qualsivoglia, pur minima, attività assistenziale, "con evidente e ingiustificato pregiudizio per l'efficacia delle funzioni didattiche e di ricerca che al medesimo docente restano affidate".