da "il Sole 24 Ore", Giovedì, 22 Febbraio 2001
Ha suscitato molte reazioni la sentenza della Corte di
cassazione
Rischio maxi-contenzioso sui rimborsi in clinica
ROMA - Gli assessori che temono laprirsi di un maxi contenzioso e forse già pensano di cogliere lattimo per battere ancora cassa. Il Tribunale dei diritti del malato che è pronto a offrire assistenza mettendo online i moduli per chiedere risarcimenti al Ssn. LAiop (ospedali privati) che promuove con lode la pronuncia dei giudici. Il presidente della Lombardia, Roberto Formigoni, che parla di «principio di civiltà» e di conferma delle scelte fatte con il "modello lombardo". La sentenza (n. 2444 del 20 febbraio 2001, sezione Lavoro) con cui la Cassazione ha detto sì al rimborso a carico del Ssn in favore del malato a rischio che si curi in una clinica privata senza preventiva autorizzazione della Asl comincia a far sentire i suoi effetti. E apre le porte a più di uninterpretazione e a scenari futuri che non mancheranno di innescarsi in un dibattito politico che sulla Sanità, e tanto più in periodo elettorale, è sempre rovente.
Certo gli effetti della sentenza possono essere più duno. Un altro grimaldello che rischia di scardinare la già non esattamente impenetrabile cassaforte dei conti del Ssn. E un secco aut-aut ai direttori generali di Asl e ospedali, che a questo punto hanno una ragione in più per intervenire durgenza e tagliare con laccetta lo scandalo delle liste dattesa cui spesso sono costretti gli assistiti.
La sentenza della Cassazione (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri) il principio affermato, va detto, riguarda casi durgenza «che comportano per lassistito pericoli di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, evitabili soltanto con cure tempestivi non ottenibili dalla struttura pubblica» ha sicuramente più chiavi di lettura in favore degli assistiti e, naturalmente, del sistema privato. Perché da una parte afferma una volta di più il pieno diritto della tutela della salute («diritto soggettivo perfetto, tutelabile innanzi al giudice ordinario», scrive la Cassazione), al di là dei vincoli di bilancio imposti per legge. E dallaltra rilancia in pieno un principio cui il Ssn non sempre dà grande seguito: il diritto di scelta del malato.
Sentenza certamente non nuova, quella della Cassazione. Perché ricalca in pieno numerosissime pronunce già date in questa direzione dal giudice di legittimità. Non a caso viene richiamato esplicitamente (con tanto di identici passaggi) il precedente del 1999 (n. 117 delle sezioni unite); sentenza, questultima, che a sua volta rimanda a una giurisprudenza consolidata (12218 del 1990, 6065 del 1993, 5297 del 1997, 9477 del 1997, 10737 del 1998). Intervento non nuovo, dunque, ma che a questo punto rende "pacifico" il principio, quasi agendo come una testa dariete per i singoli ricorsi che dovessero aprirsi. Senza dimenticare, poi, che lultima sentenza della Cassazione interviene dopo che il quadro legislativo è notevolmente mutato dal momento in cui sè verificato il caso in esame (nel 1995), da ultimo con il Dlgs 124/98 (articolo 3, commi 10 e 11), proprio in materia di diritti degli assistiti davanti alle liste dattesa.
Ma in un settore in cui i cittadini poco sanno dei propri diritti, anche le vecchie notizie fanno buon brodo. Basta poi applicarle.