da "il Sole 24 Ore", Lunedì, 30 Agosto 1999


Libera professione: sì al taglio di stipendio


La decurtazione dello stipendio del 15% per il personale medico dipendente che opta per la libera professione extramuraria, secondo la Corte costituzionale, non viola l’articolo 36 della Costituzione. Non è quindi fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 3, della legge 724/94 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica») nella parte in cui si dispone che per i medici del Ssn in regime di tempo pieno «a decorrere dal 1º gennaio 1996 la corresponsione dell'indennità di tempo pieno (...) è sospesa, limitatamente al 15% del suo importo, per il personale dipendente che esercita l’attività libero professionale (...) all’esterno delle strutture sanitarie pubbliche». I giudici costituzionali hanno escluso la violazione degli articoli 3, 4 e 36 della Costituzione.

La riduzione dell’indennità in esame — secondo la Consulta — non lede ciò che la norma costituzionale vuole tutelare e cioè il «diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa». L’intervento sulla singola componente dell’intera retribuzione, infatti, non può costituire una tale violazione. E neppure si configura la violazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione, prevedendo l’articolo 4 della legge 724/94 una giustificazione ragionevole alla misura adottata e non avendo contenuto arbitrario.
(Corte Costituzionale, sentenza n. 330/99).


Quando l’assenza alla visita fiscale è giustificata Non solo cause di forza maggiore ma anche situazioni ragionevolmente motivate giustificano l’assenza alla visita fiscale. Quando cioè il controllo a domicilio coincida temporalmente con fatti tali da rendere indeferibile la presenza del lavoratore assistito in altro luogo.
È il caso di un lavoratore che si sottoponga a visita medica specialistica per verificare il proprio stato di salute e l’eventuale possibilità di rientrare al lavoro, proprio nel pomeriggio dell’ultimo giorno di reperibilità data l’impossibilità di effettuare l’accertamento in un altro momento in ragione degli orari di apertura dell’ambulatorio.

La Corte ha ritenuto non censurabile la decisione del giudice di merito che non aveva previsto per l’assenza alla visita di controllo, in quanto adeguatamente motivata, la sanzione della perdita del trattamento economico di malattia.
(Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 maggio 1999, n. 5150)

Assistenza indiretta per chi si ammala all’estero È consentita l’assistenza sanitaria indiretta al cittadino italiano che si ammali gravemente fuori dal territorio nazionale. Il diritto al rimborso delle spese sostenute per terapie ricevute all’estero non è subordinato ad alcuna autorizzazione preventiva da parte degli organi competenti italiani, posto che si configuri la necessità di urgenti cure presso strutture di altissima specializzazione. L’ipotesi di estrema gravità della patologia dovrà essere comprovata con accertamenti a posteriori. La conferma viene dalle leggi 833/78 e 595/95, dalla normativa secondaria delegata e soprattutto dai principi costituzionali. L’articolo 32 della Costituzione, infatti, tutela la salute come diritto primario, inviolabile e soggettivo che non può essere sottoposto a limitazioni di spazio o di tempo da parte di leggi ordinarie o secondarie che ne condizionino l’esercizio.
(Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 14 giugno 1999 n. 5890)


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