da "il Sole 24 Ore", Lunedì, 30 Agosto 1999
Libera professione: sì al taglio di stipendio
La decurtazione dello stipendio del 15% per il personale medico dipendente che opta per la libera professione extramuraria, secondo la Corte costituzionale, non viola larticolo 36 della Costituzione. Non è quindi fondata la questione di legittimità costituzionale dellarticolo 4, comma 3, della legge 724/94 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica») nella parte in cui si dispone che per i medici del Ssn in regime di tempo pieno «a decorrere dal 1º gennaio 1996 la corresponsione dell'indennità di tempo pieno (...) è sospesa, limitatamente al 15% del suo importo, per il personale dipendente che esercita lattività libero professionale (...) allesterno delle strutture sanitarie pubbliche». I giudici costituzionali hanno escluso la violazione degli articoli 3, 4 e 36 della Costituzione.
La riduzione dellindennità in esame secondo la Consulta non lede
ciò che la norma costituzionale vuole tutelare e cioè il «diritto a una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia unesistenza libera e dignitosa». Lintervento
sulla singola componente dellintera retribuzione, infatti, non può costituire una
tale violazione. E neppure si configura la violazione degli articoli 3 e 4 della
Costituzione, prevedendo larticolo 4 della legge 724/94 una giustificazione
ragionevole alla misura adottata e non avendo contenuto arbitrario.
(Corte Costituzionale, sentenza n. 330/99).
Quando lassenza alla visita fiscale è giustificata Non solo cause
di forza maggiore ma anche situazioni ragionevolmente motivate giustificano lassenza
alla visita fiscale. Quando cioè il controllo a domicilio coincida temporalmente con
fatti tali da rendere indeferibile la presenza del lavoratore assistito in altro luogo.
È il caso di un lavoratore che si sottoponga a visita medica specialistica per verificare
il proprio stato di salute e leventuale possibilità di rientrare al lavoro, proprio
nel pomeriggio dellultimo giorno di reperibilità data limpossibilità di
effettuare laccertamento in un altro momento in ragione degli orari di apertura
dellambulatorio.
La Corte ha ritenuto non censurabile la decisione del giudice di merito che non aveva
previsto per lassenza alla visita di controllo, in quanto adeguatamente motivata, la
sanzione della perdita del trattamento economico di malattia.
(Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 maggio 1999, n. 5150)
Assistenza indiretta per chi si ammala allestero È consentita
lassistenza sanitaria indiretta al cittadino italiano che si ammali gravemente fuori
dal territorio nazionale. Il diritto al rimborso delle spese sostenute per terapie
ricevute allestero non è subordinato ad alcuna autorizzazione preventiva da parte
degli organi competenti italiani, posto che si configuri la necessità di urgenti cure
presso strutture di altissima specializzazione. Lipotesi di estrema gravità della
patologia dovrà essere comprovata con accertamenti a posteriori. La conferma viene dalle
leggi 833/78 e 595/95, dalla normativa secondaria delegata e soprattutto dai principi
costituzionali. Larticolo 32 della Costituzione, infatti, tutela la salute come
diritto primario, inviolabile e soggettivo che non può essere sottoposto a limitazioni di
spazio o di tempo da parte di leggi ordinarie o secondarie che ne condizionino
lesercizio.
(Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 14 giugno 1999 n. 5890)