da "il Sole 24 Ore", Sabato 24 Luglio 1999


Per le Finanze il reddito deriva comunque da prestazioni autonome.

Medici, l'attività intramuraria sconta il contributo alla Cassa.


L’abolizione del comma 7, dell’articolo 1, della legge 662/96, operata dalla legge 448/98, ha fatto emergere dubbi circa la qualificazione dal punto di vista fiscale e previdenziale, dei compensi sull’attività professionale intramuraria svolta dai medici.

Nel corso del 1998 l’Anaoo (l’associazione dei medici ospedalieri) e l’Inpdap avevano concordato (confortati in questo anche da un parere del Consiglio di Stato) sulla qualificazione professionale, e quindi autonoma dei compensi derivanti da attività intramuraria.

Il reddito, pur avendo natura intrinsecamente autonoma, ai fini fiscali, in forza dell’articolo 1, comma 7, della legge 662/97, doveva rientrare tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 47 del Tuir). Dal punto di vista previdenziale, trattandosi comunque sempre di prestazioni professionali, i compensi dovevano essere assoggettati alla contribuzione presso l’Enpam, nel fondo dei liberi professionisti, e non presso l’Inpdap, che gestisce, invece, il Fondo pensione dei lavoratori dipendenti pubblici.

Dopo la legge 448/98, dal punto di vista fiscale è stato il ministero delle Finanze, con la circolare n. 65/E del 25 marzo 1999, a ridimensionare gli effetti dell’abolizione del comma 7, dell’articolo 1, della legge 662/96. La natura di «reddito assimilato a quello di lavoro dipendente» non può, infatti, essere rimesso in discussione in quanto questo è già esplicitamente previsto dall’articolo 47, comma 1, lettera e), così come modificato dal decreto legislativo 314/97. Questa previsione consente di definire anche l’aspetto previdenziale. È irrilevante, infatti, che nella formulazione attuale, sia scomparsa la precisazione che l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente operi solo dal punto di vista fiscale. I redditi indicati nell’articolo 47 del Tuir, infatti, non possono derivare da un rapporto di lavoro subordinato, perché l’articolo 46, dello stesso Tuir, non prevede deroghe al principio che «i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri», sono classificati «redditi di lavoro dipendente».

Questa tesi trova conferma anche nella relazione illustrativa del decreto legislativo 314/98, il quale commentando la soppressione dai «redditi assimilati» e l’inserimento tra i «redditi di lavoro dipendente» delle mance percepiti dai «croupier», la giustifica con una «incoerenza» della vecchia disciplina che ricomprendeva tra i redditi assimilati un reddito che è invece tipicamente derivante da lavoro subordinato. I redditi «assimilati» sono pertanto altri redditi, non facilmente definibili perché privi di alcuni degli elementi che caratterizzavano le diverse tipologie, per i quali il legislatore per alcune similitudini per semplificare il trattamento, ha previsto una disciplina molto simile a quella stabilita per i redditi di lavoro dipendente.

Queste considerazioni portano a escludere che i redditi derivanti dall’attività intramuraria dei medici debbano essere assoggettati alla contribuzione Inpdap, proprio perché non derivano da un rapporto di lavoro subordinato. Ovviamente tutto ciò è vero nella misura in cui la prestazione presenta tutte quelle caratteristiche di assenza di subordinazione e di autonomia. Esclusa la natura subordinata, non resta che considerarle, dal punto di vista previdenziale, queste prestazioni aventi natura professionale, rientranti pertanto nell’ambito di applicazione della contribuzione dovuta alla Cassa di previdenza della categoria.


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