da "il Sole 24 Ore", Martedì 25 Aprile 2000


Il medico Asl in intramoenia paga la Cassa


I medici dipendenti dall’Asl o dagli enti ospedalieri, che hanno optato per l’attività libero professionale intramoenia, svolta cioè all’interno delle strutture pubbliche, dovranno versare sui proventi la contribuzione all’Enpam.

I redditi conseguenti sono assimilati ai fini fiscali, a quelli derivanti dal lavoro dipendente, come indicato nell’articolo 47, comma 1, lettera e) del Tuir (Dpr 917/86, nel testo modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a) n. 1 del Dlgs 314/97). L’Inpdap ha riconosciuto la natura libero professionale del lavoro svolto a tale titolo, escludendo l’obbligo della contribuzione a favore della ex Cassa sanitari confluita fra le gestioni dell’Istituto.

La tutela previdenziale dei medici è infatti assicurata da varie gestioni. Per l’attività svolta in forma dipendente la contribuzione sulle retribuzioni erogate è dovuta all’Inpdap, se i rapporti di lavoro sono con strutture pubbliche, o all’Inps nel caso di istituzioni private. Sui proventi per attività in rapporto convenzionale i contributi anche con quota a carico dell’interessato, sono versati a favore di uno dei tre Fondi speciali gestiti dall’Enpam, relativi a medici ambulatoriali, specialisti convenzionati e generici, pediatri o addetti alla guardia medica.

Tutti i medici e gli odontoiatri iscritti all’Albo professionale, anche se con rapporto subordinato o convenzionale e anche se non svolgono attività libera, sono tenuti però al versamento del contributo in misura fissa a favore del Fondo generale gestito dall’Enpam, con importo stabilito per il 1999 in 1.026.000 lire, elevato per il 2000 a 1.041.000 lire, determinato su un reddito minimo rispettivamente di 8.208.000 lire e 8.328.000 lire. Per il 2000 gli importi sono elevati a 1.938.000 lire per i sanitari con più di 40 anni e ridotti a 546.000 lire per chi ha fra 30 e 35 anni e 273.000 lire per chi ha meno di 30 anni.

Sul reddito derivante dall’attività libero professionale è dovuto al Fondo generale anche un contributo a percentuale con aliquota del 12,5% applicata solo sulla quota di reddito eccedente l’importo imponibile del contributo in misura fissa, determinata per il 1999 in 8.208.000 lire e ridotta all’1% sulla quota eccedente il massimale per lo stesso anno di 81.200.000 lire. Nel calcolare il contributo dovuto per l’attività intramuraria svolta nel 1999, dovranno essere osservati questi limiti. Il contributo a percentuale deve essere versato nell’anno successivo a quello di produzione del reddito, in due rate la prima entro un mese dalla scadenza del termine per la denuncia Irpef e la seconda entro il 30 settembre.

Per la contribuzione al Fondo generale è possibile ottenere una riduzione dell’aliquota al solo 2% da parte dei sanitari iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o che contribuiscono ai Fondi speciali in virtù dei rapporti convenzionali; il contributo fisso a loro carico non subisce inoltre l’aumento previsto al compimento dei 40 anni di età. È necessario però che gli interessati abbiano optato per tali riduzioni entro il 1996; dall’anno successivo, infatti, è stata preclusa la facoltà di scelta. La riapertura del termine sarebbe opportuna dopo le modifiche alla disciplina dell’attività intramoenia.


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