da "il Sole 24 Ore", Martedì 25 Aprile 2000
Il medico Asl in intramoenia paga la Cassa
I medici dipendenti dallAsl o dagli enti ospedalieri, che hanno optato per lattività libero professionale intramoenia, svolta cioè allinterno delle strutture pubbliche, dovranno versare sui proventi la contribuzione allEnpam.
I redditi conseguenti sono assimilati ai fini fiscali, a quelli derivanti dal lavoro dipendente, come indicato nellarticolo 47, comma 1, lettera e) del Tuir (Dpr 917/86, nel testo modificato dallarticolo 2, comma 1, lettera a) n. 1 del Dlgs 314/97). LInpdap ha riconosciuto la natura libero professionale del lavoro svolto a tale titolo, escludendo lobbligo della contribuzione a favore della ex Cassa sanitari confluita fra le gestioni dellIstituto.
La tutela previdenziale dei medici è infatti assicurata da varie gestioni. Per lattività svolta in forma dipendente la contribuzione sulle retribuzioni erogate è dovuta allInpdap, se i rapporti di lavoro sono con strutture pubbliche, o allInps nel caso di istituzioni private. Sui proventi per attività in rapporto convenzionale i contributi anche con quota a carico dellinteressato, sono versati a favore di uno dei tre Fondi speciali gestiti dallEnpam, relativi a medici ambulatoriali, specialisti convenzionati e generici, pediatri o addetti alla guardia medica.
Tutti i medici e gli odontoiatri iscritti allAlbo professionale, anche se con rapporto subordinato o convenzionale e anche se non svolgono attività libera, sono tenuti però al versamento del contributo in misura fissa a favore del Fondo generale gestito dallEnpam, con importo stabilito per il 1999 in 1.026.000 lire, elevato per il 2000 a 1.041.000 lire, determinato su un reddito minimo rispettivamente di 8.208.000 lire e 8.328.000 lire. Per il 2000 gli importi sono elevati a 1.938.000 lire per i sanitari con più di 40 anni e ridotti a 546.000 lire per chi ha fra 30 e 35 anni e 273.000 lire per chi ha meno di 30 anni.
Sul reddito derivante dallattività libero professionale è dovuto al Fondo generale anche un contributo a percentuale con aliquota del 12,5% applicata solo sulla quota di reddito eccedente limporto imponibile del contributo in misura fissa, determinata per il 1999 in 8.208.000 lire e ridotta all1% sulla quota eccedente il massimale per lo stesso anno di 81.200.000 lire. Nel calcolare il contributo dovuto per lattività intramuraria svolta nel 1999, dovranno essere osservati questi limiti. Il contributo a percentuale deve essere versato nellanno successivo a quello di produzione del reddito, in due rate la prima entro un mese dalla scadenza del termine per la denuncia Irpef e la seconda entro il 30 settembre.
Per la contribuzione al Fondo generale è possibile ottenere una riduzione dellaliquota al solo 2% da parte dei sanitari iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o che contribuiscono ai Fondi speciali in virtù dei rapporti convenzionali; il contributo fisso a loro carico non subisce inoltre laumento previsto al compimento dei 40 anni di età. È necessario però che gli interessati abbiano optato per tali riduzioni entro il 1996; dallanno successivo, infatti, è stata preclusa la facoltà di scelta. La riapertura del termine sarebbe opportuna dopo le modifiche alla disciplina dellattività intramoenia.