da "il Sole 24 Ore", Lunedì 20 Marzo 2000


Dal Fisco uno sconto sulle spese


La decisione di intraprendere o meno l’attività libero professionale in regime intramurario ha conseguenze diverse anche sotto il profilo fiscale. Infatti, l’attività intramoenia viene equiparata ai fini tributari a quella di lavoro dipendente e i relativi compensi, ai sensi dell’articolo 47 del Tuir, vengono assimilati a quelli di lavoro dipendente. Gli interessati, perciò, non devono aprire la partita Iva, istituire scritture contabili, nè rilasciare fatture. L’Irap, inoltre, è a carico della Asl.

Per contro, il medico che opta per l’intramuraria non potrà dedurre alcun costo relativo alla propria attività professionale a differenza di quanto invece avviene per i professionisti che operano in regime di lavoro autonomo, tra i quali sono compresi anche coloro che optano per l’extramuraria. Va peraltro fatto un distinguo all’interno della stessa attività intramuraria, a seconda, cioè, se la professione venga svolta all’interno dell’azienda sanitaria ovvero in strutture private specificamente autorizzate dal direttore generale dell’Asl.

Infatti (si veda il sevizio a fianco) è ora possibile svolgere la professione intramuraria non solo all’interno della Asl ma anche presso altre aziende o strutture convenzionate e, infine, in studi autorizzati. Sotto il profilo fiscale, tuttavia, questa facoltà presenta alcuni problemi: il medico che dispone di uno studio con le relative attrezzature sostiene costi di gestione e di manutenzione ma, avendo optato per l’intramoenia (reddito da lavoro dipendente) non può dedurre queste spese.

A questo proposito la legge 488/99 (finanziaria per il 2000) ha previsto che i compensi percepiti dal personale dipendente del Ssn per l’attività libero professionale intramuraria — esercitata presso studi professionali privati, a seguito di autorizzazione del direttore generale della Asl — costituiscono reddito nella misura del 90 per cento. In altre parole al personale in questione non viene tassato il 10% dei compensi.

Questa deduzione non compete a coloro che svolgono la medesima attività presso altre strutture. La detrazione forfettaria è stata sostanzialmente introdotta proprio per venire incontro alle spese sostenute dai medici presso gli studi privati. Un esempio chiarirà meglio: si pensi al caso di un medico che, svolgendo l’intramuraria all’interno della struttura ospedaliera, a fine anno percepisca a questo titolo compensi complessivi per 10 milioni. Questo importo si andrà a sommare agli altri emolumenti percepiti per l’attività ordinariamente svolta presso l’azienda. Complessivamente il reddito sarà tassato alla fonte dal sostituto di imposta (l’Asl) e il medico non avrà altri obblighi di natura fiscale.

Nel caso invece di svolgimento dell’attività intramuraria presso uno studio privato, fermo restando tutti gli obblighi in capo al sostituto di imposta di cui si è detto nell’esempio precedente, i compensi complessivi percepiti, sempre pari a 10 milioni, saranno tassati per il 90% quindi per 9 milioni che andranno a sommarsi agli altri emolumenti corrisposti dall’Asl al medico.


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