da "il Sole 24 Ore", Lunedì 20 Marzo 2000


Sì all’attività in studi autorizzati


Fatta la legge trovati gli spazi? Stavolta sì. A dispetto di tutti i pronunciamenti giudiziari tendenti a interpretare l’opzione fra intra e extramoenia come subordinata all’individuazione di apposite strutture all’interno dell’azienda: una vecchia visione che per anni ha peraltro impedito il decollo di un obbligo di scelta più volte teorizzato. Le norme stavolta sono state scritte e "concordate" con i sindacati in modo da non offrire il fianco ad attacchi di questo genere: l’intramoenia il medico potrà svolgerla anche nel suo studio, a patto di versare parte dei relativi onorari all’azienda di appartenenza.

A individuare questo specifico perimetro per la libera professione dei fedelissimi del Ssn sono l’atto di indirizzo e coordinamento e il contratto appena siglato. Entrambi ribadiscono che fino alla realizzazione di idonei spazi in azienda si può ricorrere per l’attività ambulatoriale a locali reperiti in strutture non accreditate: per la stessa esigenza i direttori generali possono autorizzare transitoriamente i medici a utilizzare lo studio privato purché non vi siano oneri aggiuntivi a carico dell’azienda e potendo però contare su uno sgravio fiscale garantito dalla Finanziaria 2000 (10% di detrazione: si veda il servizio qui a fianco).

L’autorizzazione può riguardare anche gli studi per i quali la riforma ter abbia previsto il rilascio di apposita autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero studi odontoiatrici e medici attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale o eseguire procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità. I relativi volumi d’attività dovranno essere preventivamente autorizzati (in misura non superiore ai livelli istituzionali) dall’azienda, che provvederà anche alla gestione delle prenotazioni con appositi uffici e personale. Se il medico svolge da almeno un biennio la propria attività in più sedi della stessa Regione ne può essere eccezionalmente consentita la prosecuzione in una doppia sede fino al 30 giugno 2001.

Le tariffe sono fissate d’intesa con il medico, nel rispetto dei vincoli ordinistici e secondo i regolamenti aziendali: nella tariffa saranno compresi i costi per l’eventuale concordata utilizzazione di altro personale e per la fornitura di dispositivi medici agli assistiti, che saranno a carico dell’azienda. Per ricevute e fatture il medico utilizzerà il bollettario dell’azienda. Il medico tratterrà a titolo di acconto il 50% della quota che gli spetta sugli importi versati dagli utenti e verserà il resto entro 15 giorni all’azienda, che provvederà a sua volta a trattenute e conguagli. La soluzione — rapida e conveniente per aziende e medici — non lo è granché per il cittadino. Il contributo regionale (fra il 30 e il 70%, contro il 10% finora garantito) riguarda solo le prestazioni in strutture accreditate: a studio il cittadino pagherà tutto di tasca sua ovvero potrà far pagare tutto ai futuribili (provvidenziali?) fondi “Doc”.


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