da "il Sole 24 Ore", Mercoledì 1 Marzo 2000
Cassazione: rimborsabili farmaci non in commercio
ROMA - Dalla Cassazione arriva il via libera al rimborso dei farmaci non venduti in Italia, ma indispensabili nella cura delle malattie. «La mancanza di autorizzazione alla commercializzazione di una medicina sottolineano i giudici della Suprema corte non può costituire un ostacolo alla sua rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, ove il farmaco risulti in concreto, e per un dato paziente, lunico strumento terapeutico capace di tutelarne il diritto alla salute».
Con questa affermazione di principio la Cassazione ha confermato il rimborso totale delle spese (circa 33 milioni di lire) sostenute da un malato per lacquisto di un farmaco, efficace per contrastare lavanzamento della sclerosi multipla, introdotto solo lo scorso gennaio tra i farmaci gratuiti della fascia A, quando il rimedio terapeutico non aveva ancora avuto, da parte delle autorità amministrative, il nullaosta alla vendita.
In sostanza i supremi giudici hanno stabilito che la sanità pubblica è tenuta a rifondere interamente le spese sostenute dai cittadini per lacquisto di farmaci, non venduti in Italia, qualora essi siano indispensabili ed efficaci per salvaguardare la salute di chi è malato.
La Cassazione prosegue così nei suoi interventi in materia sanitaria. E lo fa mettendo a cardine il concetto di indispensabilità al mantenimento della salute. Pochi giorni fa infatti, la Corte era intervenuta, con sentenza n. 1665 (sul Sole-24 Ore del 16 febbraio), a stabilire che il diritto alla salute è lunico a essere cosiderato «fondamentale» dalla Costituzione e per questo il Servizio sanitario nazionale deve collaborare alle spese sotenute da un malato per un farmaco che non sia compreso tra quelli rimborsabili dal prontuario medico. Una posizione sulla quale immediata era stata la levata di scudi del ministero della Sanità che aveva negato qualsiasi interpretaaione estensiva della sentenza.