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Argomenti |
Medici e veterinari |
Comparto |
Convenzioni |
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Livelli di contrattazione |
| Contratto nazionale |
Deve essere alleggerito
rinviando alle Regioni la definizione di alcuni istituti |
Deve essere alleggerito
rinviando alle Regioni la definizione di alcuni istituti |
Garanzie per i cittadini,
ruolo, responsabilità, criteri di verifica e garanzie per il personale,
servizi per i Lea, compatibilità economica |
| Contratto regionale |
(Non previsto dal Dlgs
165/2001) |
(Non previsto dal Dlgs
165/2001) |
Obiettivi di salute, modelli
organizzativi e meccanismi per attuarli, sostituzione di elencazione,
remunerazione e incentivazione di compiti con individuazione, pagamento
e sviluppo di funzioni |
| Contratto aziendale |
Deve essere preceduto
dall’azione di indirizzo e coordinamento regionale, da prevedere nel
Ccnl |
Deve essere preceduto
dall’azione di indirizzo e coordinamento regionale, da prevedere nel
Ccnl |
Progetti e attività per
attuare gli indirizzi regionali |
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Componente economica |
| Disponibilità
delle risorse |
–
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– |
2001 = 1,7% |
2002 (su monte salari 2001)
= 1,7%+0,26%+0,5%
2003 = 1,4%+0,26%+0,5% |
2002 (su monte salari 2001)
= 1,7%+0,26%+0,5%
2003 = 1,4%+0,26%+0,5% |
2002 = 1,7%
2003 = 1,4% |
| Le Regioni possono
confermare le risorse aggiuntive al massimo nell’1% in presenza di utili
o avanzi o pareggio di bilancio, destinandole alla sola produttività |
Conferma per la
contrattazione integrativa dell’1,6% di risorse aggiuntive (1,2%+0,4%) e
dell’1% in presenza di utili o avanzi o pareggio di bilancio finalizzato
alla produttività |
Copertura finanziaria
complessiva oneri degli Aa.Cc. Nn. Come previsto nel Fsn |
| Finalizzazione delle
risorse |
Il contratto garantirà
l’incremento del trattamento fondamentale stabilito secondo la dinamica
inflativa. Le restanti risorse sono destinate alla contrattazione
integrativa e finalizzate alla retribuzione di risultato, in base alle
indicazioni regionali |
Il contratto garantisce
l’incremento del trattamento fondamentale secondo l’inflazione. Il resto
delle risorse è destinato alla contrattazione integrativa (produttività)
e al riassetto contrattuale previsto col nuovo contratto |
È definita una
struttura del compenso su tre quote: quota capitaria per assistito,
ponderata in relazione alle funzioni per garantire i Lea; quota per
medico singolo o gruppi per il raggiungimento di obiettivi e standard
erogativi concordati a livello regionale o aziendale; quota per servizi
per medico o gruppi calcolata in base al tipo e ai volumi di prestazione
concordata a livello aziendale. Le ultime due quote (20% dei compensi),
si trattano a livello regionale e su queste sono ripartiti gli aumenti
per i rinnovi contrattuali |
| Contabilizzazione delle
risorse |
L’impegno di ciascuna
Regione non può superare il 4,62%: è superato il sistema della
perequazione interregionale |
L’impegno di ciascuna
Regione non può superare il 4,62%: in questa logica è superato il
sistema della perequazione interregionale |
| Verifiche indennità di
esclusiva |
Aspetti giuridici: sono
confermate le previsioni del vecchio contratto. Aspetti economici:
necessaria una verifica sulle risorse risparmiate in contrattazione
integrativa e sulla consistenza economica del finanziamento. a copertura
è da verificare secondo l’accordo dell’8 agosto 2001 e dovrà trovare
riscontro in obiettivi qualitativi “aggiuntivi” per la dirigenza |
– |
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Componente giuridica |
| Fondi contrattuali |
Confermati a livello
nazionale quello di risultato, accessorio e di posizione. Sarà
necessario superare automatismi di rivalutazione dei fondi che derivano
da aumenti di personale, lasciando ad aziende e Regioni la valutazione
della correlazione tra necessità aziendali, produttività e rivalutazione
delle risorse. Va rafforzato, con alcune eccezioni, il meccanismo di
riduzione di fondi derivati da riduzioni d’organico per
riorganizzazioni. Al Ccnl spettano indicazioni di principi generali e le
Regioni dovranno stabilire criteri di distribuzione aziendale delle
risorse nei processi di riorganizzazione |
Superare eventuali
automatismi di rivalutazione dei fondi che derivano da aumenti di
personale, lasciando ad aziende e Regioni la valutazione della
correlazione tra le necessità aziendali, la produttività e la
rivalutazione delle risorse. Va rafforzato il meccanismo di riduzione
dei fondi derivanti da riduzioni d’organico per riorganizzazioni, salvo
la redistribuzione aziendale dei fondi a seguito di riduzioni stabili di
personale in relazione a risparmi aziendali stabiliti nella definzione
del bilancio. Al Ccnl spettano comunque indicazioni di princìpi generali
e le Regioni dovranno stabilire criteri di distribuzione aziendale delle
risorse nei processi di riorganizzazione |
Gli
accordi collettivi nazionali devono stabilire:
- durata dell’accordo;
- costituzione del rapporto di lavoro;
- incompatibilità;
- requisiti necessari al mantenimento della
convenzione;
- ridefinizione del rapporto ottimale e dei
massimali di scelta;
- struttura del compenso;
- esercizio della libera professione;
- aspetti sanzionatori e risoluzione anticipata
del rapporto;
- individuazione degli istituti dell’Acn per i
quali le Regioni non possono definire una disciplina sostitutiva di
quella nazionale |
| Orario di lavoro |
Strumento flessibile
finalizzato agli obiettivi aziendali, con un impegno minimo di
riferimento. L’Ecm rientra nell’orario ordinario e non c’è più la
riserva di 4 ore. Le Regioni dovranno legare il trattamento accessorio
per gli straordinari alla retribuzione di risultato, tenendo sotto
controllo le prestazioni aggiuntive. Il contratto nazionale dovrà
indicare i principi generali del meccanismo |
Ferme restando le 36 ore
settimanali, la contrattazione integrativa dovrà definire i modelli
aziendali della sua articolazione, programmazione e di sistemi
innovativi. Va potenziato l’istituto della flessibilizzazione del
rapporto e dell’orario di lavoro |
| Formazione |
Le linee guida sulle
modalità di finanziamento dei crediti formativi toccano alla
contrattazione nazionale. Prevedere fonti di finanziamento dalle
sponsorizzazioni ex lege |
Si rinvia alla direttiva
intersettoriale |
| Situazioni
specifiche dei singoli contratti |
CONDIZIONI DI LAVORO: sono
necessari strumenti di valorizzazione delle aree di maggior disagio come
a esempio elisoccorso, guardia ecc. e le modalità di finanziamento
considerando la correlazione tra retribuzione di risultato e trattamento
accessorio. Il Ccnl stabilisce il principio generale, i contratti
integrativi articolano la materia |
SISTEMA CLASSIFICATORIO: va
consolidato prevedendo per i singoli profili professionali una
continuità e uniformità di sviluppo di carriera ed escludendo qualsiasi
automatismo per profilo |
| COMITATO DEI GARANTI: si
propone il superamento l’organismo, preso atto che le norme del Dlgs
165/2001 si riferiscono soprattutto alla dirigenza statale |
PROCESSI DI SELEZIONE:
portarli a regime finalizzandoli alla valorizzazione delle risorse umane
e delle professionalità essenziali al funzionamento delle aziende |
| ATTIVITÀ CHE NON RIENTRANO
NELL’INTRAMOENIA: armonizzare il contratto con l’art. 53 del Dlgs
165/2001 che prevede tra l’altro che i dipendenti pubblici non possano
svolgere incarichi retribuiti non autorizzati dall’amministrazione di
appartenenza. Pena, il compenso va all’amministrazione di appartenenza
per il fondo di produttività |
SISTEMA DELLA SELEZIONE: da
confermare e regolare a livello aziendale per i processi di progressione
economica, escludendo automatismi generalizzati e basati sull’anzianità
di servizio |
Argomenti
formulati in modo generale nel contratto nazionale e definiti nello
specifico a livello regionale: - funzioni
assistenziali del personale convenzionato, correlate ai livelli
essenziali di assistenza;
- responsabilità convenzionali e le violazioni;
- modalità di integrazione professionale
nell’ambito dell’organizzazione aziendale e distrettuale, comprese le
équipe territoriali e le forme associative;
- appropriatezza delle cure, delle prescrizioni e
dell’uso delle risorse (monitoraggio, analisi e controllo); la
responsabilizzazione, con approcci budgetari, per l’attuazione degli
obiettivi previsti dai programmi di attività;
- debito informativo nei confronti delle Regioni e
delle aziende;
- formazione continua;
- organismi di partecipazione e rappresentanza a
livello regionale;
- continuità assistenziale, con la ridefinizione
delle modalità di accesso e dei percorsi di sviluppo professionale;
- individuazione dell’area funzionale e giuridica
dell’emergenza e della medicina dei servizi |
| FERIE: devono essere fruite
utilizzando nell’arco dell’anno tutti i periodi possibili con
l’obiettivo di essere esaurite entro l’anno solare di maturazione |
SISTEMI DI VALUTAZIONE: da
confermare e rafforzare come metodo per lo sviluppo delle
professionalità e della loro valorizzazione economica |
| CONTRATTO
INDIVIDUALE: possibilità di inserimento di clausole di risoluzione del
contratto concordate tra le parti, da discutere al tavolo regionale.
Deve essere prevista una tutela a favore delle aziende che hanno
investito anche dal punto di vista formativo nei confronti del dirigente
che unilateralmente cessa dal lavoro prima che sia trascorso un
“congruo” periodo di lavoro nell’azienda. Per dare piena attuazione
all’istituto del conferimento degli incarichi, si propone di individuare
un termine entro cui aziende e dirigenti devono soddisfare l'obbligo di
sottoscrizione dei contratti individuali, con sanzioni in caso di
inadempienza |
INCENTIVAZIONE ALLA
PRODUTTIVITÀ: potenziare il modello con quello di orientamento ai
risultati in conformità agli obiettivi aziendali e regionali, nel
rispetto dei tetti finanziari |
| PART TIME: disciplinarlo per
il personale del ruolo sanitario e tecnico tenendo conto delle
specificità delle aziende e delle loro articolazioni |
| MOBILITÀ: il contratto
individuale deve individuare le garanzie che traducano investimenti
formativi, addestramento e inserimento del neo-assunto in azienda in un
corrispondente impegno di stabilità e durata del rapporto di lavoro del
dipendente |