Parere sul disegno di legge recante
"Riordino del rapporto di
lavoro dei medici del Ssn"
Punto 1.1 Conferenza Stato-Regioni
A seguito del confronto svoltosi nella Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome del 25 luglio 2002, sono emerse le seguenti posizioni:
l. Un gruppo di Regioni (Veneto, Liguria, Piemonte, Lombardia, Sicilia Puglia, Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise) ha espresso parere favorevole a condizione dell'accoglimento di un emendamento volto alla soppressione dell'articolo 4 (collegio di direzione) e di un emendamento al comma 2 dell'articolo 5 che prevede l'inserimento della parola “prioritariamente” dopo le parole "sono destinate” (in riferimento alle economie di spese conseguenti al passaggio dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo da. destinarsi ai programmi aziendali per l'abbattimento delle liste d'attesa). Le stesse Regioni condizionano altresì l'espressione del parere favorevole all’accoglimento della richiesta di cui al punto 4.
2. Un altro gruppo di Regioni (Emilia Romagna, Marche, Toscana, Basilicata Umbria, Campania) ha espresso parere negativo sul DDL in quanto lesivo della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di tutela della salute e per le soluzioni di merito proposte. Le stesse Regioni avanzano altresì la richiesta di cui al punto 4.
3. Le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome hanno chiesto l'inserimento all'articolo 7 del seguente comma aggiuntivo: "Nella materia di cui alla presente legge si provvede, per la Regione Valle d'Aosta, mediante apposite norme di attuazione ai sensi dell'articolo 48 bis dello Statuto speciale. Con riferimento alle altre Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, è fatto salvo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione".
4. Tutte le Regioni chiedono che la Conferenza Stato-Regioni affidi uno specifico incarico al Tavolo di monitoraggio di cui al punto 15 dell'Accordo dell’8 agosto 200l per l'accertamento di eventuali oneri diretti ed indiretti, derivanti dall'attuazione della presente legge che, se verificati, siano da porre a carico del bilancio dello Stato, ivi compresi quelli derivanti dalla eventuale inapplicabilità della norma cautelativa (disdetta del contratto) prevista dall’articolo 42, comma 2 del CCNL per l'area della dirigenza medica e veterinaria sottoscritto il 8.06.2000 e dall'analoga norma prevista dall'articolo 43 del CCNL della area della Dirigenza Sanitaria, professionale tecnica e amministrativa sottoscritto in pari data.
5. Le Regioni e le Province Autonome, cogliendo l'occasione posta dal dibattito che si è sviluppato intorno al presente DDL, propongono al Ministro degli Affari Regionali di attivare un percorso che porti, ad integrazione della Intesa interistituzionale del 30 maggio 2002, alla definizione di un documento condiviso nel quale convenire sulle parti del D.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, da considerarsi norme di principio fondamentale e sulle parti ormai da considerarsi nella potestà legislativa e regolamentare delle Regioni ai sensi del novellato articolo 117, della Costituzione.
Roma, 25 luglio 2002