SCHEMA PROPOSTO
ALLA DISCUSSIONE
- Il rapporto di lavoro del personale medico
con le aziende sanitarie e le altre amministrazioni sanitarie pubbliche è
di dipendenza oppure di natura coordinata e continuativa, quest'ultimo in
limiti prefissati dalle Regioni e comunque non superiori al 30% dei medici
dipendenti. Il rapporto di dipendenza della dirigenza medica è di natura
esclusiva.
La dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo e in un unico livello,
articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e
gestionali. Sono fatti salvi gli attuali livelli retributivi fino alla
stipula dei nuovi contratti.
- Il rapporto di dipendenza si instaura
all'atto della prima assunzione mediante pubblico concorso in qualità di
dirigente medico con contratto quinquennale e consente, dopo cinque anni e
previa positiva valutazione e verifica dei risultati conseguiti, l'accesso
alla posizione di dirigente medico con rapporto a tempo indeterminato, nonché
agli incarichi quinquennali di direzione di struttura semplice, di struttura
complessa e di Dipartimento.
Resta in vigore quanto previsto dal primo comma dell'articolo 15septies del
decreto legislativo n. 502 del 1992.
- Possono richiedere di esercitare l'attività
libero professionale intramuraria i sanitari con posizione non inferiore a
quella di dirigente medico con rapporto a tempo indeterminato. L'ammissione
a tale attività sarà concesso nell'ambito di un programma che, sentite le
OO.SS. di categoria, ciascuna azienda adotterà entro il 31 dicembre di ogni
anno.
- Al fine di garantire l'esercizio dell'attività
libero-professionale intramuraria, le aziende predispongono appositi spazi
in sedi separate da quelli utilizzati per l'attività istituzionale o, in
carenza, ricorrendo a strutture esterne non accreditate e all'uopo
convenzionate.
- Gli introiti dell'attività libero
professionale intramuraria saranno ripartiti secondo criteri, da definirsi
in sede di contrattazione decentrata, che assicurino in ogni caso il
recupero dei costi che l'azienda viene a sostenere per l'attività stessa in
base alle risultanze di gestione e contabilità separate.
- Le aziende, in presenza di particolari
esigenze connesse con la carenza di specifiche professionalità, possono
richiedere ai dirigenti medici con rapporto a tempo indeterminato, propri
dipendenti o dipendenti di altre aziende previa autorizzazione delle stesse,
di assicurare, per fini di attività istituzionale e fuori dell'orario di
servizio, prestazioni in regime libero-professionale secondo tariffe da
concordarsi tra le parti, sentite le Organizzazioni sindacali (OO.SS.) di
categoria, non inferiori alle tariffe minime stabilite dagli Ordini dei
Medici.
- Ai dirigenti medici è comunque consentito di
svolgere attività libero-professionale nello studio privato, con esclusione
in regime di ricovero, radiologica e di laboratorio.
Per detta attività nessuna quota è dovuta all'azienda di appartenenza.
PERSONALE MEDICO
CON RAPPORTO DI LAVORO LIBERO-PROFESSIONALE
- Il rapporto di lavoro coordinato e
continuativo è instaurato con contratto a termine, rinnovabile, secondo
impegnativa oraria settimanale da concordarsi tra le parti sulla base delle
effettive necessità aziendali.
I requisiti di accesso sono quelli previsti per l'accesso alla dirigenza,
salvo il titolo di specializzazione ove non richiesto dalla legge. Le ore di
attività coperte con tale tipo di rapporto rendono indisponibili posti di
organico in misura corrispondente all'entità delle ore stesse. A detto
rapporto può accedere anche il personale medico convenzionato, purché in
possesso di diploma di specialità nella disciplina di interesse.
Il personale a rapporto di lavoro coordinato e continuativo con cinque anni
di attività è ammesso ai concorsi per la dirigenza anche senza il titolo
di specializzazione.
- Il rapporto di lavoro coordinato e
continuativo è regolato, agli effetti retributivi ed erariali, secondo il
regime previsto dall'attività coordinata e continuativa e non consente
l'assunzione di responsabilità di struttura semplice o complessa, né
attività libero-professionale intramuraria.
Nel limite del 2% della dotazione organica della dirigenza medica, al
personale a rapporto di lavoro coordinato e continuativo possono essere
conferiti incarichi di dirigenza di struttura semplice o complessa, senza
l'obbligo del rapporto esclusivo, con contratti di lavoro dipendente a tempo
determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili.
LIMITE MASSIMO DI
ETÀ PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA PER LA CESSAZIONE DEI RAPPORTI
CONVENZIONATI
- Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici
del Servizio sanitario nazionale è stabilito al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, fatta salva l'applicazione dell'art. 16 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e fatto salvo il diritto a
rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio di
cui alla legge 19 febbraio 1991, n. 50.
- Il personale medico universitario, di cui
all'art. 102 del DPR 11 luglio 1980, n.382, cessa dalla direzione delle
strutture assistenziali al raggiungimento di 67 anni. Il personale già in
servizio cessa dalla predetta direzione al compimento dell'età di 70 anni, se
alla data del 31 dicembre 1999 ha compiuto 66 anni.
Il personale medico universitario che ha già
compiuto i 70 anni termina dalla predetta direzione alla fine dell'anno
accademico in corso.
- Le aziende sanitarie possono trattenere in
servizio, di anno in anno, dirigenti medici di struttura complessa per un
periodo comunque non superiore ad un triennio. Per lo stesso periodo e con le
medesime modalità le aziende sanitarie possono confermare nella direzione di
strutture assistenziali personale medico universitario oltre il limite di età
di 67 anni.