Sentenza della Cassazione Civile n° 9374 del 24/09/97 Sez.III
Responsabilità civile - Professionisti - Attività medico chirurgica - Intervento chirurgico o accertamento diagnostico invasivi - Obbligo del medico di informare il paziente dei rischi per la sua vita o incolumità fisica - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Mancata identificazione del medico, dipendente da un ente ospedaliero, a soggetto a tale obbligo - Irrilevanza ai fini della responsabilità dell'ente.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte Suprema di Cassazione
SEZIONE III CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Gaetano NICASTRO Presidente
Dott. Guido MARLETTA Consigliere
Dott. Michele LO PIANO Rel.
Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere
Dott. Alberto TALEVI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA, in persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante pro tempore prof. Sandro Pontremoli, elettivamente domiciliata in Roma, via Achille Papa n. 21, presso lo studio dell'avv. Rodolfo Gamberini Mongenet, che la difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Ernesto Morra, giusta delega in atti.
Ricorrente contro SICILIANO ANNA VED. ALBANESE, ALBANESE MARIA, ALBANESE DOMENICO, ALBANESE ROSALBA, elettivamente domiciliati in Roma, via Boezio n. 16, presso lo studio dell'avv. Fabio Pucci, che li difende, giusta delega in atti.
Controricorrenti contro LOEB CARLO Intimato avverso la sentenza n. 278-95 della Corte d'appello di Genova, emessa il 21 marzo 1995 e depositata il 5 aprile 1995 (R.G. 1048-88, 1074-88);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 febbraio 1997 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Ernesto Morra;
udito l'avv. Tito Claudio Festa, delegato dall'avv. F. Pucci;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con citazione del 26 febbraio 1973, Siciliano Anna, Albanese Maria, Albanese Domenico e Albanese Rosalba, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, l'Università degli Studi della stessa città ed il prof. Carlo Loeb, dei quali chiesero la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della morte del loro congiunto Albanese Salvatore, avvenuta il 30 ottobre 1970 presso l'Istituto di Clinica delle malattie nervose e mentali, dopo l'esecuzione di una angiografia carotidea, effettuata senza che fosse stato richiesto il consenso del paziente o dei suoi familiari. I convenuti chiesero il rigetto della domanda. Il Tribunale, con sentenza del 20 luglio 1988, accolse la domanda e condannò i due convenuti, in solido, al risarcimento dei danni morali subiti dagli attori. La suddetta decisione, impugnata in via principale, con distinti atti, dall'Università e dal Loeb, e in via incidentale dai congiunti dell' Albanese, fu parzialmente riformata dalla Corte di appello di Genova, che, con sentenza del 5 aprile 1995, respinse la domanda proposta dagli attori nei confronti del Loeb, mentre, confermando la responsabilità dell' Università, ridusse la somma che quest'ultima era stata condannata a pagare agli attori a titolo di danni non patrimoniali; in accoglimento dell'appello incidentale dichiarò dovuti i danni patrimoniali, per la cui liquidazione dispose con ordinanza la prosecuzione del giudizio. Per quel che ancora rileva, la Corte d'appello:
a) respinse la tesi prospettata dagli appellanti principali secondo cui, avendo la Siciliano ed i figli, agito in giudizio quali eredi di Albanese Salvatore, non sarebbero stati legittimati a chiedere il risarcimento dei danni che essi assumevano di aver personalmente subiti;
b) ritenne corretta la statuizione del Tribunale che aveva ritenuto la responsabilità fondata sul fatto che il paziente non era stato adeguatamente informato in ordine ai rischi che l'angiografia comportava e quindi non era stato posto in condizione di esprimere un valido consenso in ordine alla sottoposizione all'esame, mentre era da escludere che vi fosse stata una qualsiasi imperizia, imprudenza o negligenza dei sanitari nell'esecuzione dell'esame medesimo;
c) ritenne dovuti i danni non patrimoniali, vertendosi in ipotesi astrattamente configurabile come reato e non assumendo rilievo il fatto che il procedimento penale si fosse chiuso con un provvedimento di archiviazione.
Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso l'Università degli studi di Genova sulla base di quattro motivi di censura, illustrati da memoria. Siciliano Anna, Albanese Maria, Albanese Domenico e Albanese Rosalba, hanno resistito con controricorso.
Diritto
Con il primo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione e dell'art. 100 c.p.c., nonché vizio di omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione - la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia accolto la domanda degli attori, riconoscendo il loro diritto ad essere risarciti in proprio, sebbene essi avessero agito in giudizio "quali eredi di Albanese Salvatore". La censura e' infondata. e' da premettere che nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui si prospetta l'omesso esame della domanda da quella in cui si lamenta che la pretesa sia stata delibata in base ad una interpretazione degli atti processuali non condivisa dalla parte: nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 del codice di rito, e si solleva una problematica di ordine processuale in ordine alla quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere al diretto esame degli atti processuali onde acquisire gli elementi di giudizio necessari per far luogo alla pronuncia richiestale; nel secondo caso, poiché l'interpretazione della domanda e l'apprezzamento del suo contenuto si risolvono in accertamenti di fatto istituzionalmente riservati in esclusiva al giudice del merito, la Corte di legittimità può solo esercitare il controllo sulla motivazione che sorregge la pronuncia impugnata sul punto (v. nello stesso senso, Cass. n. 2113-95; Cass. n. 3725-87). Nella specie, ricorrendo la seconda delle ipotesi sopra prospettate, la Corte non può non rilevare come la motivazione della sentenza impugnata sia immune dai vizi attribuitile dalla ricorrente. Infatti, la Corte di merito, ha esaurientemente spiegato perché non potesse assumere rilievo decisivo il fatto che nell'intestazione dell'atto introduttivo gli attori si fossero qualificati come "eredi di Albanese Salvatore", atteso che tale loro qualità non era stata più richiamata nel corso del giudizio e che essi avevano fin dall'inizio chiesta la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da essi direttamente subiti, così chiaramente manifestando la volontà di agire iure proprio e non iure haereditatis.
Con il terzo motivo, che in ordine logico deve essere trattato prima del secondo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., dell'art. 185 c.p., e degli artt. 116, 246 e 61 c.p.c., nonché vizio di omessa e comunque insufficiente motivazione - la ricorrente censura la sentenza impugnata, rilevando la contraddizione tra l'affermazione con la quale e' stata esclusa ogni imprudenza e negligenza da parte dei sanitari e quella con la quale e' stata ritenuta penalmente rilevante la condotta dei predetti sanitari per aver omesso di ottenere il consenso del paziente in ordine all'intervento terapeutico.
La ricorrente censura inoltre la sentenza impugnata per aver ritenuto che nella specie fosse necessaria la prestazione del consenso, in base all'erronea considerazione che l'intervento praticato potesse essere considerato "rischioso e tale da porre in serio pericolo la vita o l'incolumità fisica del paziente", mentre tale rischiosità era stata esclusa dalla consulenza. La ricorrente deduce altresì che in ogni caso il paziente era stato adeguatamente informato come risultava dalle testimonianze assunte, la cui attendibilità era stata immotivatamente esclusa dalla sentenza impugnata. La censura e' infondata. E', in primo luogo, da rilevare che nessuna contraddizione sussiste tra l'accertata assenza di colpa in relazione alla esecuzione dell'angiografia e l'affermazione della responsabilità dell'ente universitario per il mancato adempimento del dovere di informazione nei confronti del paziente, cui erano tenuti i sanitari dipendenti. Come e' stato ritenuto da questa Corte (v. Sez. III, 26 marzo 1981, n. 1773; Sez. III, 25 luglio 1967, n. 1950) nel caso di intervento chirurgico - e lo stesso e' a dirsi per un accertamento diagnostico di tipo invasivo - e' necessario che il paziente dia il proprio consenso al compimento sul suo corpo degli atti operativi, con la conseguenza che sussiste la responsabilità del sanitario per eventuali danni derivanti dall'intervento effettuato in difetto di detto consenso. La mancata richiesta del consenso costituisce autonoma fonte di responsabilità qualora dall'intervento scaturiscano effetti lesivi, o addirittura mortali, per il paziente, per cui nessun rilievo può avere il fatto che l'intervento medesimo sia stato eseguito in modo corretto. Esclusa una contraddittorietà della sentenza impugnata devono essere anche respinte le altre censure svolte dalla ricorrente con lo stesso motivo. La Corte d'appello, dopo aver richiamato il ricordato principio relativo al dovere del medico di rendere edotto il paziente dell'intervento da eseguire al fine di ottenerne un valido e consapevole consenso, ha ritenuto che, nella specie, il dovere di comunicazione sussisteva perché l'esame diagnostico da compiere presentava pericolo per l'incolumità' fisica del paziente; ha ritenuto altresì che il dovere di comunicazione non fosse stato adempiuto. Entrambi gli accertamenti sono stati sottoposti a critica da parte dalla ricorrente. Rileva, in proposito, questa Corte che le dette critiche sono rivolte contro apprezzamenti di fatto del giudice di merito, come tali incensurabili nella sede di legittimità siccome sorretti da adeguata e logica motivazione.
Quanto al primo punto la Corte di merito ha tenuto conto del fatto che il consulente tecnico aveva limitato l'incidenza della mortalità, nei casi di angiografia, ad una misura inferiore all'1%, ha ritenuto tuttavia, con logica motivazione, che tale dato statistico, qualificato trascurabile dal consulente, non esonerasse il medico dal dovere di informazione, poiché l'intervento risultava comunque rischioso; tale rischiosità la Corte ha dedotto dalla circolare che imponeva l'obbligo di eseguire le angiografie in luoghi di cura muniti di reparto di rianimazione; la Corte ha altresì richiamato, a conferma della ritenuta necessità del consenso del paziente, la circostanza che detto consenso era normalmente richiesto, come risultava da uno studio svolto nell'ambito della regione Liguria, e che era stato espressamente richiesto in occasione della precedente angiografia subita dall' Albanese presso l'Ospedale S. Martino.
Quanto al secondo punto, la Corte di merito ha motivato il proprio convincimento in ordine alla mancata informazione del paziente esprimendo un giudizio di inattendibilità in ordine alla deposizione del teste prof. Sacco, il quale, secondo quanto dallo stesso riferito, avrebbe informato l' Albanese della rischiosità dell'esame diagnostico da eseguire. Orbene, premesso che la valutazione circa l'attendibilità del teste costituisce un giudizio di puro merito, e' da considerare che, nella specie, tale giudizio e' stato formulato dalla Corte d'appello in base ad una serie di argomentazioni adeguate ed immune da vizi logici. La Corte ha, infatti, rilevato in primo luogo il contrasto esistente tra la deposizione del prof. Sacco e quella resa dal dott. Leitun in ordine al contenuto del colloquio avuto dal primo con l' Albanese, avendo rilevato in proposito che, secondo la deposizione del detto Leitun, il prof. Sacco si sarebbe limitato a rassicurare l' Albanese solo in ordine alla scarsa dolorosità dell'accertamento diagnostico, senza alcun cenno alla pericolosità dello stesso; ha, in secondo luogo, osservato come il prof. Sacco, in quanto tenuto all'osservanza dell'obbligo di informare il paziente, avesse interesse ad affermare di aver adempiuto a tale obbligo, anche in contrasto con la realtà dei fatti. In conclusione, il giudizio della Corte di merito e' corretto in punto di diritto, quando afferma che la mancata informativa al paziente dei rischi che l'intervento può comportare costituisce fonte di responsabilità ed e' incensurabile, essendo adeguatamente motivato, laddove ritiene che nella specie il tipo di intervento richiedeva l'informativa al paziente e che tale informativa non era stata data.
Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 3 c.p.p., nonché vizio di omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione - la ricorrente censura la sentenza impugnata per averla condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali, dando per scontato che vi fosse stata la commissione di un reato da parte di soggetti non identificati, dipendenti dall'università, peraltro rimasti estranei al giudizio, senza considerare che il giudice penale, il quale aveva indagato sulla vicenda, aveva disposto l'archiviazione degli atti per ben due volte. La censura e' infondata. La Corte d'appello ha ritenuto che costituisse reato la morte dell' Albanese in conseguenza dell'intervento diagnostico che, se pur correttamente eseguito, non era stato preceduto dal consenso del paziente prestato dopo adeguata informativa da parte dei medici dell'Ospedale. Le conseguenze che la Corte ha tratto da tale statuizione, di per se' non censurata, sono criticate sotto due profili. Sotto il primo profilo si deduce che la mancata identificazione e partecipazione al giudizio del soggetto o dei soggetti responsabili del fatto comportava l'impossibilita' di pervenire alla condanna dell'ente universitario. La deduzione non può essere accolta, perché una volta considerato che il dovere di informazione incombeva ai medici dipendenti dell'ente ospedaliero, la mancata identificazione del medico o dei medici che avrebbero dovuto a ciò provvedere non assume rilievo alcuno, perché ciò che conta per affermare la responsabilità diretta della pubblica amministrazione per il fatto illecito commesso dal dipendente non e' tanto l'identificazione del dipendente al quale debba positivamente attribuirsi il fatto quanto la circostanza che la causa di tale danno possa essere inequivocabilmente riferita al comportamento (commissivo od omissivo) del pubblico dipendente, quantunque rimasto ignoto, fatto di cui nella specie non si dubita. Sotto il secondo profilo si deduce che l'accertamento del giudice civile in ordine alla sussistenza di un reato sarebbe stata preclusa dal fatto che il giudice penale aveva per ben due volte, con distinti provvedimenti di archiviazione, ritenuto non ricorrere le condizioni per il promuovimento dell'azione penale. La doglianza e' priva di fondamento, perché il decreto di impromuovibilita' dell'azione penale, non producendo gli effetti della cosa giudicata e non dando luogo a preclusioni di sorta, non impedisce al giudice civile, che sia adito per il risarcimento del danno anche non patrimoniale, di procedere ad una diversa definizione e qualificazione dello stesso fatto, con la conseguenza che, salva la rimessione degli atti al giudice penale (ex artt. 3 del codice di procedura penale del 1930 e 925 del codice di procedura civile) nel caso emergano fatti diversi da quelli valutati nel decretare l'archiviazione, il giudice civile può considerare il danno non patrimoniale, previo l'autonomo accertamento degli elementi costitutivi del reato.
Con il quarto motivo - denunciando vizio di omesso esame e conseguente omessa motivazione e, comunque, violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. - la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato inammissibile l'appello incidentale tardivo, nonostante esso fosse stato rivolto contro un capo diverso da quello oggetto dell'impugnazione principale. La censura e' infondata. Come e' stato già affermato da questa Corte "poiché l'art. 334 c.p.c. ha lo scopo di rendere possibile alla parte parzialmente soccombente di accettare la sentenza soltanto se la medesima venga accettata anche dalla controparte, senza dover subire gli effetti dello spirare del termine o della propria acquiescenza, le parti contro le quali e' stata proposta impugnazione (o quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.) possono proporre impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza, non esistendo alcun limite oggettivo all'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva medesima" (v. Cass. sez. un., 7 novembre 1989 n. 4640, alla quale si e' uniformata tutta la giurisprudenza successiva). Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del giudizio di Cassazione che liquida in lire 136.500, oltre a lire 6.000.000 (seimilioni) per onorari di avvocato.
Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 18 febbraio 1997.
Codice civile (1942), Art. 2043
Codice civile (1942), Art. 2059
Costituzione Repubblica, Art. 24
Codice penale, Art. 185
Codice procedura civile, Art. 61
Codice procedura civile, Art. 100
Codice procedura civile, Art. 112
Codice procedura civile, Art. 116
Codice procedura civile, Art. 246
Codice procedura civile, Art. 295
Codice procedura civile, Art. 331
Codice procedura civile, Art. 334
Codice procedura penale (1930), Art. 3