Disegno di legge n. 3200 "Legge Finanziaria 2003"
Dopo l'art. 32 aggiungere:


Articolo 32-bis

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

  1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica delle aziende sanitarie e degli altri enti e istituti sanitari pubblici è unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono, a domanda, fra di loro reversibili e consentono la direzione di strutture semplici e complesse. Il passaggio da rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. L'opzione per il rapporto non esclusivo comporta la perdita dell'indennità di esclusività di rapporto.

  2. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale intramoenia del personale medico in maniera che il dirigente medico, fuori dall'impegno di servizio, possa svolgere, all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse, attività libero-professionale individuale o in équipe regolata con modalità che assicurino all'azienda almeno il recupero di tutti gli oneri sostenuti.

  3. L'attività libero-professionale intramoenia può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni e in numero di ore di attività individuali o in équipe previsti dal programma aziendale concordato con le OO.SS. della dirigenza sanitaria firmatarie dell'accordo collettivo di lavoro.

  4. Tali disposizioni, fermo restando il loro stato giuridico, sono applicate anche ai medici universitari, professori universitari di prima o seconda fascia e ricercatori, che svolgano attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999 o presso strutture assistenziali pubbliche o private accreditate, ove previsto dagli accordi fra la regione e l'università.

  5. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito alla data di entrata in vigore della presente legge possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

  6. Le economie di spesa conseguenti al passaggio del rapporto di lavoro esclusivo al rapporto a tempo pieno senza esclusività sono destinati al finanziamento del programma sanitario nazionale.

Leggi il commento di Giorgio Cazzato sull'emendamento Massidda


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