Linee guida sui protocolli Ssn-Università
il
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Articolo 1
Partecipazione delle Università alla programmazione sanitaria
1. Le Università contribuiscono, per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, all'elaborazione dei Piani sanitari regionali nonché alla definizione di indirizzi di politica sanitaria e di ricerca, programmi di intervento e modelli organizzativi delle strutture e delle attività di cui sopra.
2. Prima dell'adozione o dell'adeguamento del Piano sanitario regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano acquisiscono formalmente, in ordine alle materie di cui al comma 1, il parere delle Università sedi della facoltà di Medicina e chirurgia ubicate nel proprio territorio. I piani sanitari regionali tengono, altresì, conto delle intese raggiunte tra le Regioni e le Province autonome interessate e le Università per le attività di didattica e di ricerca, programmate dalla facoltà di Medicina e chirurgia, che interessino i rispettivi territori. Il parere delle Università è reso direttamente e può anche essere espresso attraverso il Comitato regionale di coordinamento delle Università di cui all'art. 3 del Dpr 25/1998. Il parere si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. I pareri e le intese di cui al comma 2, ovvero l'attestazione della mancata espressione del parere nei termini ivi indicati, sono allegati allo schema o progetto di Piano sanitario regionale da trasmettere al ministro della Sanità ai sensi dell'art.1, comma 14, del Dlgs 502/1992 e successive modificazioni.
4. Per le materie che implicano l'integrazione tra attività assistenziali, didattiche e di ricerca, i protocolli d'intesa tra la Regione o la Provincia autonoma e le Università prevedono forme di collaborazione nell'elaborazione e nella stesura di proposte per la formulazione del Piano sanitario regionale o di altri documenti o progetti concernenti la programmazione attuativa regionale e locale, tenendo conto dei programmi di sviluppo delle facoltà di Medicina e chirurgia, deliberati dalle stesse e approvati dagli organi dell'Ateneo, trasmessi alla Regione e alle aziende di cui all'art. 2, commi 1 e 2, lettere a) e b), del Dlgs 517/1999, di seguito indicate come aziende ospedaliero-universitarie.
5. Per assicurare l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca i protocolli d'intesa specificano le modalità atte ad assicurare la programmazione concordata dalle attività dell'azienda ospedaliero-universitaria e della facoltà di Medicina e chirurgia, nel rispetto delle distinte autonomie istituzionali.
6. I protocolli d'intesa definiscono altresì forme e modalità di concertazione tra la Regione o la Provincia autonoma e le Università per soddisfare, mediante l'individuazione delle strutture del Servizio sanitario regionale costituenti, insieme alle Università, la rete didattico-formativa, le specifiche esigenze connesse alla formazione degli specializzandi, alla formazione del personale sanitario nonché all'accesso ai ruoli dirigenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria regionale e nel rispetto delle prerogative e dei compiti dell'Università.
7. La Regione o la Provincia autonoma è tenuta a riconoscere alle aziende ospedaliero-universitarie nonché alle aziende nelle quali si realizza l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca della facoltà di Medicina e chirurgia i maggiori costi, determinati in rapporto alla produzione assistenziale assicurata, indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario. Le modalità e i criteri per la determinazione dei maggiori costi sono stabiliti all'art. 7, comma 2, del Dlgs 517/1999. Le risorse che le Regioni attribuiscono alle aziende per sostenere i maggiori costi, come sopra determinati, sono evidenziate negli atti di bilancio aziendale; nei medesimi atti sono altresì evidenziate le risorse messe a disposizione dall'Università in termini di personale, attrezzature e immobilizzazioni.
8. I protocolli d'intesa disciplinano inoltre le modalità di compartecipazione delle Regioni o Province autonome e delle Università, per quanto di rispettiva competenza e nell'ambito di piani pluriennali di rientro, ai risultati di gestione delle aziende ospedaliero-universitarie di riferimento, secondo le modalità previste nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8, comma 7, del Dlgs 517/1999.
9. Successivamente alla stipula dei protocolli d'intesa, Regione o Provincia autonoma e Università possono integrare o rimodulare l'individuazione di strutture assistenziali per le finalità istituzionali della facoltà di Medicina e chirurgia, qualora ne ravvisino le ragioni d'urgenza e opportunità didattico-scientifica.
Articolo 2
Integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca
1. L'integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca svolte dal Servizio sanitario regionale e dalle Università risponde all'esigenza di consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali delle facoltà di Medicina e chirurgia nell'obiettivo condiviso di concorrere al miglioramento del servizio pubblico di tutela della salute, alla crescita qualitativa dei processi formativi e allo sviluppo dell'innovazione tecnologica e organizzativa del Servizio sanitario nazionale.
2. I protocolli d'intesa stipulati tra la Regione o la Provincia autonoma e le Università indicano i criteri e le modalità attraverso i quali le aziende ospedaliero-universitarie, nonché le altre strutture pubbliche o private, individuate secondo la disciplina in essi prevista, assicurano lo svolgimento dell'attività assistenziale necessaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Università in coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, prevedendo, nella propria organizzazione, attività, strutture semplici, strutture complesse e programmi di cui all'art. 5, comma 4 del Dlgs 517/1999, che soddisfino le esigenze inerenti ai settori scientifico-disciplinari del corso di laurea in Medicina e chirurgia, salvo quanto previsto all'art. 7 e nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 3.
3. Per assicurare e disciplinare l'integrazione
dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca tra Servizio sanitario nazionale e
Università i protocolli d'intesa, in particolare:
a) per le attività assistenziali necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali
di didattica e ricerca dell'Università, di cui all'art. 1 del Dlgs 517/1999, [la Regione
e l'Università] individuano, in conformità con le scelte definite dal Piano sanitario
regionale, le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del Dlgs
517/1999;
b) indicano le modalità attraverso le quali le aziende e le strutture di cui al punto a)
concorrono sia alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università sia al
raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale,
attraverso l'efficace e sinergica integrazione delle attività assistenziali con quelle di
formazione e di ricerca. A tale scopo definiscono i criteri generali per l'adozione
dell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 2, del Dlgs 517/1999, individuano le
attività assistenziali coerenti e necessarie allo svolgimento delle funzioni
istituzionali di didattica e di ricerca dell'Università e stabiliscono i principi e i
criteri per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti ad
attività integrata.
Articolo 3
Criteri e parametri di attività
1. Nel protocollo d'intesa le Regioni e le Province autonome e le Università definiscono i parametri, per tipologia e volume, delle attività assistenziali necessarie e non vicariabili per le attività istituzionali della facoltà di Medicina e chirurgia. Tali parametri sono rapportati al numero programmato degli iscritti al primo anno del corso di laurea in Medicina e chirurgia, salvo quanto previsto al successivo art. 7, tenendo conto dell'indispensabile contributo delle strutture del Servizio sanitario nazionale alla formazione del personale dell'area sanitaria e degli specializzandi. Per le strutture di degenza, il numero di posti letto messo a disposizione delle facoltà di Medicina e chirurgia, per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, è determinato, di norma, in tre posti letto per ogni studente iscritto al primo anno del corso di laurea in Medicina e chirurgia, è previsto nei protocolli d'intesa, che indicano i criteri di assegnazione tenendo conto delle dimensioni minime previste per le strutture e della dotazione di personale universitario. Le strutture aziendali, in relazione alla necessità di assicurare la presenza delle strutture assistenziali essenziali per le attività didattiche e di ricerca e l'ottimale organizzazione della produzione assistenziale, debbono essere, altresì, dimensionate in modo da consentire l'espletamento delle funzioni formative e dell'attività di ricerca del personale universitario sia nei settori ordinari, sia in quelli di natura sperimentale e innovativa, avuto riguardo all'evoluzione della ricerca biomedica e alle esigenze della sanità pubblica.
2. Nel protocollo d'intesa deve essere inoltre previsto:
a) l'impegno delle aziende, delle Università e delle altre strutture pubbliche e private
accreditate individuate nei protocolli d'intesa, a procedere al progressivo adeguamento
della dotazione di posti letto agli standard indicati nel piano sanitario regionale e nei
piani attuativi locali, secondo le modalità e nei tempi ivi previsti, compatibilmente con
il mantenimento delle strutture definite in base ai parametri di cui al comma 1;
b) che i professori e i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale, in
relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare e alle specifiche
funzioni loro attribuite, siano responsabili dei risultati assistenziali conseguiti; fermo
restando l'impegno assistenziale minimo concordato a livello aziendale, il protocollo
d'intesa stabilisce, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche e della
programmazione dell'attività, i criteri per la quantificazione dell'impegno assistenziale
medio fornito dall'Università, assicurando l'equilibrato rapporto con quello previsto per
la dirigenza del Servizio sanitario nazionale;
c) che l'orario di attività dei professori e dei ricercatori universitari sia articolato
sulla base del piano di lavoro della struttura di appartenenza e della programmazione
dell'attività didattica e di ricerca e delle necessarie attività assistenziali;
d) che il trattamento economico previsto dall'art. 6 del Dlgs 517/1999 quale
riconoscimento dovuto ai professori e ai ricercatori universitari per lo svolgimento
dell'attività assistenziale è composto da:
- un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi
tipi di incarico;
- un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività
assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri, concordati fra il direttore
generale e il rettore, di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché di efficacia
nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
L'importo di detti trattamenti viene attribuito dall'azienda all'Università e da questa
ai docenti universitari. I trattamenti sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire
ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Dpr 382/1980, globalmente considerate, sono definiti
secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelli previsti al medesimo scopo
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 15, comma 1, del Dlgs
502/1992 e successive modificazioni e sono adeguati in base agli incrementi previsti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario
nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in
vigore del Dlgs 517/1999 è conservato fino all'attuazione delle previsioni contenute nei
protocolli d'intesa. Per i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente
decreto ogni professore o ricercatore universitario non potrà percepire, comunque, una
retribuzione complessiva inferiore a quella in godimento all'atto dell'entrata in vigore
del Dlgs 517/1999.
Nei protocolli d'intesa, l'Università e la Regione o Provincia autonoma concordano
altresì, in attesa dell'emanazione dei decreti interministeriali previsti dall'art. 8,
comma 5, del Dlgs 517/1999 le modalità di utilizzazione, in via provvisoria del personale
universitario tecnico-amministrativo;
e) le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del Ssn, che operano nei
dipartimenti ad attività integrata, impegnati in attività didattica, ai fondi di Ateneo
di cui all'art. 4, comma 2, della legge 370/1999.
3. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 15-nonies del Dlgs 502/1992 e successive modificazioni, l'Università e la Regione o Provincia autonoma individuano le tipologie di attività assistenziali necessarie per l'espletamento dei compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori universitari ivi contemplati, in servizio attivo presso la facoltà di Medicina e chirurgia.
4. Le attività e le strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca del corso di laurea in Medicina e chirurgia, salvo quanto previsto al successivo art. 7, sono individuate sulla base di soglie operative, indicate nei protocolli d'intesa, consistenti nei livelli minimi di attività definiti sia secondo criteri di essenzialità, efficacia assistenziale ed economicità nell'impegno delle risorse professionali, sia di funzionalità e di coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca.
5. Per le attività assistenziali tali livelli sono rappresentati dal numero minimo di casi trattati o dai volumi minimi di attività richiesti dalla programmazione regionale per garantire l'adeguata qualificazione della struttura. Per le esigenze della didattica e della ricerca sono rappresentati dal numero di professori e ricercatori universitari assegnati alla struttura nonché dal numero medio di allievi che a essa ordinariamente afferiscono.
6. Tenuto conto delle soglie operative, le strutture complesse vengono individuate in rapporto alla casistica media complessiva (per le attività di ricovero ordinario o a ciclo diurno) ovvero al volume medio complessivo di attività, avuto riguardo alla complessità delle prestazioni e dell'impegno assistenziale (per le altre attività), e alle esigenze della didattica e della ricerca, sulla base dei dati relativi al triennio precedente.
7. Programmi di sviluppo dell'attività assistenziale di ricovero o ambulatoriale o della didattica e della ricerca, definiti in sede di programmazione concordata fra l'azienda e l'Università, possono motivare l'aumento del numero previsto di strutture complesse, comunque entro limiti massimi di incremento stabiliti nei protocolli d'intesa, ovvero la costituzione di nuove strutture. Situazioni di operatività ridotta, discontinua o limitata nel triennio considerato possono altresì determinare la programmazione concordata della diminuzione del numero delle strutture complesse individuate o la modifica delle medesime.
Articolo 4
Indirizzi per l'organizzazione interna delle aziende ospedaliero-universitarie
1. L'organizzazione delle aziende ospedaliere-universitarie è definita nell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 2, del Dlgs 517/1999 in modo da assicurare il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche delle facoltà di Medicina e chirurgia in un quadro di coerente integrazione con l'attività assistenziale e con gli obiettivi della programmazione regionale.
2. I protocolli d'intesa disciplinano la composizione dell'organo di indirizzo di cui all'art. 4 del Dlgs 517/1999 prevedendo, oltre al presidente, la composizione paritetica dei membri designati dalla Regione o Provincia autonoma e di quelli designati dall'Università, ivi compreso, fra questi ultimi, il preside della facoltà di Medicina e chirurgia.
3. I protocolli d'intesa individuano le strutture
assistenziali complesse essenziali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di
laurea in medicina e chirurgia, attenendosi a quanto previsto al precedente articolo 3 e
ai seguenti criteri:
a) livello minimo di attività necessaria per garantire una adeguata qualificazione della
struttura in relazione ai compiti assistenziali;
b) rispetto dei volumi e delle tipologie previste nei piani annuali di attività e negli
accordi di fornitura;
c) adeguata presenza di professori e ricercatori universitari nella dotazione organica
dell'unità operativa.
4. Le strutture assistenziali complesse sono individuate
ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5 del Dlgs 517/1999:
a) (in via prioritaria) nell'azienda ospedaliero-universitaria;
b) in aziende unità sanitarie locali, in altre strutture pubbliche o in istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (qualora nell'azienda di riferimento non siano
disponibili specifiche strutture essenziali per l'attività didattica) nonché in aziende
unità sanitarie locali per quanto concerne le attività di prevenzione e quelle sanitarie
svolte in ambito distrettuale;
c) in strutture sanitarie private accreditate (qualora non risultino disponibili
specifiche strutture assistenziali nell'azienda ospedaliera di riferimento o, in
subordine, nelle strutture pubbliche di cui al punto b). L'attivazione di rapporti con
strutture private accreditate, che avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 2,
comma 5, del Dlgs 517/1999, non può comportare, a carico del Servizio sanitario
regionale, oneri aggiuntivi che non siano espressamente previsti negli accordi di
fornitura.
5. I protocolli d'intesa indicano altresì:
a) i criteri e le modalità per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei
dipartimenti ad attività integrata, quali strumenti ordinari di gestione operativa delle
aziende ospedaliero-universitarie, volti ad assicurare l'esercizio integrato delle
attività e delle funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca;
b) i criteri e le modalità per l'individuazione, nei dipartimenti ad attività integrata,
delle strutture complesse a direzione universitaria;
c) i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti funzionali tra dipartimenti ad
attività integrata, dipartimenti assistenziali eventualmente costituiti ai sensi
dell'art. 3, comma 7, del Dlgs 517/1999 e dipartimenti universitari.
6. In particolare, i protocolli d'intesa, nel rispetto
delle previsioni dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8-quater, comma 3,
del Dlgs 502/1992 e successive modificazioni, richiamato dall'art. 3, comma 1, del Dlgs
517/1999, definiscono i criteri di attuazione dell'organizzazione dipartimentale, quale
modello ordinario di gestione operativa al fine di assicurare l'esercizio integrato delle
attività assistenziali, didattiche e di ricerca attraverso il pieno e paritario
inserimento delle funzioni, attività, risorse e responsabilità assistenziali nel
dipartimento universitario e assicurando la coerenza con i settori
scientifico-disciplinari, sulla base dei seguenti principi:
a) i dipartimenti ad attività integrata sono individuati in sede di programmazione
concordata tra l'azienda ospedaliero-universitaria e l'Università, che tiene conto del
collegamento della programmazione della facoltà di Medicina e chirurgia con la
programmazione aziendale;
b) la composizione dei dipartimenti ad attività integrata assicura la coerenza tra
attività assistenziali e settori scientifico-disciplinari in cui si articola l'attività
didattica e di ricerca;
c) i dipartimenti ad attività integrata assorbono progressivamente i dipartimenti misti;
d) i dipartimenti ad attività integrata sono costituiti da strutture complesse, da
strutture semplici e da programmi infradipartimentali, individuati nell'atto aziendale,
tenuto conto delle esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, a direzione
universitaria o, limitatamente alle aziende di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 2,
del Dlgs 517/1999, a direzione universitaria od ospedaliera;
e) possono essere previsti programmi interdipartimentali, finalizzati alla integrazione
delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca di più dipartimenti, con
particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche e assistenziali, nonché al
coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica
clinica e assistenziale; f) il direttore del dipartimento ad attività integrata è
nominato dal direttore generale d'intesa con il rettore ed è scelto tra i responsabili
delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento, sulla base di requisiti di
capacità gestionale e organizzativa, esperienza professionale e curriculum scientifico.
Per i dipartimenti individuati nella programmazione concertata delle attività
assistenziali, didattiche e di ricerca, qualificati come essenziali ai fini
dell'espletamento delle funzioni assistenziali della facoltà di Medicina correlate ai
settori scientifico-disciplinari, il direttore è scelto fra i professori universitari,
salvo diverse determinazioni previste nei protocolli di intesa, per specifici casi, ferma
restando comunque la titolarità dell'Università per la didattica e la ricerca;
g) il dipartimento ad attività integrata è organizzato come centro unitario di
responsabilità e di costo, in modo da garantire - nel rispetto dei vincoli di
destinazione delle risorse finanziarie allo stesso assegnate da parte del Servizio
sanitario nazionale e dell'Università - l'unitarietà della gestione, l'ottimale
collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa;
h) il direttore del dipartimento assume responsabilità di tipo gestionale in ordine alla
razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la
realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo conto della necessità di soddisfare le
peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche.
7. I protocolli d'intesa, indicano, inoltre, le condizioni e i limiti per la previsione, nell'atto aziendale di cui all'art. 3 del Dlgs 502/1992 e successive modificazioni, della costituzione, anche nelle aziende di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del Dlgs 517/1999, di dipartimenti assistenziali ai sensi dell'art. 17-bis del citato Dlgs 502/1992. Resta ferma, per le aziende di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del Dlgs 517/1999, la potestà programmatoria della Regione in ordine alla costituzione di dipartimenti assistenziali per soddisfare le esigenze dei servizi sanitari.
Articolo 5
Criteri generali per l'adozione dell'atto aziendale e di rilevanti atti di gestione
1. I protocolli d'intesa stabiliscono, anche sulla base della disciplina regionale di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lettera b) del Dlgs 502/1992 e successive modificazioni, criteri generali per l'adozione, da parte del direttore generale dell'azienda ospedaliera di riferimento, degli atti normativi interni nonché dell'atto aziendale previsto dall'art. 3, comma 2, del Dlgs 517/1999, avuto riguardo alla specificità delle aziende ospedaliero-universitarie, nelle quali si realizza la collaborazione tra Servizio sanitario nazionale e Università.
2. L'atto aziendale è l'atto di diritto privato necessario per l'esercizio delle attività delle aziende e trova fondamento nel protocollo d'intesa, che è chiamato ad attuare. È adottato dal direttore generale, d'intesa con il rettore dell'Università limitatamente ai dipartimenti ad attività integrata e alle strutture a direzione universitaria che li compongono.
3. Per l'attribuzione e la revoca dell'incarico di direttore di dipartimento ad attività integrata e di struttura complessa a direzione universitaria, l'atto aziendale stabilisce le procedure per la realizzazione dell'intesa, che tiene conto delle esigenze formative e di ricerca oltre che di quelle assistenziali, fra il direttore generale e il rettore, il quale precede nel rispetto delle specifiche normative universitarie che definiscono il ruolo delle facoltà di Medicina. L'atto aziendale definisce le modalità di nomina del comitato di garanti di cui all'art. 5, comma 14, del Dlgs 517/1999.
4. Nei protocolli d'intesa vengono disciplinati il trasferimento, l'uso e l'assegnazione dei beni già utilizzati dai policlinici universitari, secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 4, del Dlgs 517/1999.
5. Per l'adozione dei seguenti atti di gestione,
l'azienda ospedaliero-universitaria acquisisce, tramite il rettore, il preventivo parere
dell'Università, che lo fornisce nel rispetto degli ordinamenti universitari che tengono
conto del ruolo della facoltà di Medicina e chirurgia:
a) piani attuativi del piano sanitario regionale;
b) piani e programmi pluriennali di investimento;
c) bilancio economico preventivo e bilancio d'esercizio.
Il parere si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro sessanta
giorni dalla trasmissione al rettore della proposta. I protocolli d'intesa individuano
eventuali ulteriori modalità di consultazione dell'Università per l'adozione di
rilevanti atti di gestione che possono incidere sulle attività assistenziali ritenute
essenziali ai fini della didattica e della ricerca.
Articolo 6
Principio della leale collaborazione
1. I protocolli d'intesa indicano criteri volti a
informare i rapporti tra il Servizio sanitario regionale e le Università a principi di
leale collaborazione. A tale scopo:
a) definiscono la piena responsabilizzazione di tutte le componenti interessate nella
realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale e locale;
b) sviluppano metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario e il sistema
formativo tali da rispecchiare la comune volontà di perseguire, in modo congiunto,
obiettivi di qualità, efficienza e competitività del servizio sanitario pubblico,
qualità e congruità rispetto alle esigenze assistenziali della formazione del personale
medico e sanitario, potenziamento della ricerca biomedica e medico-clinica;
c) escplicitano l'impegno della Regione o della Provincia autonoma e delle Università a
perseguire, negli adempimenti e nelle determinazioni di competenza, la qualità e
l'efficienza dell'attività integrata di didattica, assistenza e ricerca, nell'interesse
congiunto della tutela della salute della collettività, che costituisce obiettivo del
Servizio sanitario nazionale, e della funzione formativa e di ricerca propria delle
Università;
d) impegnano le aziende e le Università alla programmazione concertata degli obiettivi e
delle risorse in funzione delle attività assistenziali dell'azienda
ospedaliero-universitaria e delle attività didattiche e di ricerca della facoltà di
Medicina e chirurgia;
e) impegnano le parti a dare tempestivo e puntuale adempimento a quanto attribuito alla
propria competenza e responsabilità, nel rispetto dei tempi programmati e concordati;
f) impegnano le parti alla reciproca informazione o consultazione in ordine alle
determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle attività di
competenza;
g) assicurano l'autonomia organizzativa e gestionale delle aziende
ospedaliero-universitarie e degli organi delle medesime nonché delle altre strutture
nelle quali si attua l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca,
nel rispetto dell'ordinamento vigente delle presenti linee guida e dei protocolli
d'intesa.
2. La collaborazione tra Regione o Provincia autonoma e Università può estendersi agli apporti di altre facoltà in relazione a specifiche esigenze del servizio sanitario regionale.
Articolo 7
Collaborazione tra Università e Regione per soddisfare le esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi nonché alla formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione
1. I protocolli d'intesa disciplinano inoltre:
a) le modalità della reciproca collaborazione tra Università e Regione o Provincia
autonoma necessaria per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale
connesse alla formazione degli specializzandi, mediante lo svolgimento delle attività
formative presso le aziende ospedaliere di riferimento nonché presso aziende ospedaliere,
aziende unità sanitarie locali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
istituti ed enti di cui all'art. 4, comma 12, del Dlgs 502/1992 e successive
modificazioni, istituti zooprofilattici sperimentali e presidi ospedalieri delle aziende
unità sanitarie locali, individuati nel protocollo d'intesa, di scuole di
specializzazione, istituite dall'Università, necessarie per la formazione e per l'accesso
ai ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 6, comma 2, del richiamato Dlgs 502/1992 e successive modificazioni;
b) le modalità di espletamento, in collaborazione con l'Università, delle attività
formative presso le aziende ospedaliero-universitario, le altre strutture del Servizio
sanitario nazionale e le istituzioni private accreditate, dei corsi di diploma e di laurea
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, del Dlgs 502/1992 e
successive modificazioni.
2. L'individuazione delle attività e delle strutture assistenziali funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della facoltà di Medicina e chirurgia nelle aziende ospedaliero-universitarie, nelle aziende unità sanitarie locali per quanto concerne le attività di prevenzione nonché nelle altre strutture di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del Dlgs 517/1999, tiene conto delle funzioni di supporto allo svolgimento dei corsi di specializzazione, dei corsi di laurea (e, in via transitoria, dei corsi di diploma universitario) delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai sensi degli artt. 6, commi 2 e 3, e 16-sexies del Dlgs 502/1992 e successive modificazioni.
3. Per le esigenze di cui al precedente comma i protocolli d'intesa prevedono specifici parametri in termini di strutture, attrezzature e personale, rapportati al numero di allievi ammessi alla frequenza in ciascuna struttura, definiti tenendo conto della tipologia e dei volumi dell'attività assistenziale necessaria per la formazione degli specializzandi e del personale sanitario, ivi compresa, per le strutture di degenza nelle quali è prevista la frequenza di specializzandi, l'individuazione di posti letto rapportati al numero degli specializzandi ammessi al primo anno di frequenza.
4. Ai sensi dell'art. 16-sexies, comma 2, del Dlgs 502/1992 e successive modificazioni, la Regione o la Provincia autonoma indica, nel protocollo d'intesa, le strutture del Servizio sanitario nazionale alle quali è attribuita la funzione di coordinamento delle attività svolte in collaborazione con l'Università nella formazione degli specializzandi, nei corsi di laurea (e, in via transitoria, nei corsi di diploma universitario) delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Articolo 8
Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del Dlgs 517/1999
1. Nei protocolli d'intesa vengono disciplinati il trasferimento, l'uso e l'assegnazione dei beni già utilizzati dai policlinici universitari, secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 4, del Dlgs 517/1999.
2. Le aziende di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del Dlgs 517/1999 succedono, fino alla loro scadenza, nei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere con l'Università per le esigenze dei policlinici a gestione diretta.
3. I protocolli d'intesa, stabiliscono i tempi e le modalità del progressivo adeguamento delle aziende di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del Dlgs 517/1999, entro il periodo transitorio ivi previsto, ai parametri di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto.
Articolo 9
Norma transitoria e finale per i protocolli di intesa
1. I protocolli d'intesa sono stipulati, nel pieno rispetto delle presenti linee guida, in concertazione fra Università e Regione o Provincia autonoma, fermo restando, per le Università non statali, quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del Dlgs 517/1999. Nel caso di mancata stipula dell'intesa, si applica quanto previsto all'art. 1, comma 4, del medesimo Dlgs 517/1999.
2. Le Regioni o Province autonome e le Università adeguano i protocolli d'intesa, stipulati in base alle linee guida di cui al presente decreto, in conformità agli atti di indirizzo e coordinamento, alle linee guida, ai decreti interministeriali e agli accordi previsti dagli artt. 2, comma 3; 3, comma 1; 2, comma 2; 7, comma 2 e 8, commi 5 e 7, del Dlgs 517/1999, in quanto applicabili.
Articolo 10
Modalità di compartecipazione delle Regioni e delle Università ai risultati di gestione delle aziende
1. A decorrere dalla data di costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria, la Regione e l'Università compartecipano ai risultati di gestione per quote percentuali determinate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 1, comma 1, del Dlgs 517/1999. Concorrono comunque al finanziamento delle attività dell'azienda tutte le risorse attribuite alla stessa, ivi comprese quelle di cui all'art. 7, comma 2, del predetto decreto legislativo.
2. L'Università realizza la compartecipazione di cui al
comma 1 con l'apporto di:
a) personale docente e non docente, secondo le modalità da definirsi con i protocolli di
cui all'art. 8, comma 5, del Dlgs 517/1999 fatto salvo, fino alla stipula di detti
protocolli, quanto disposto dal precedente art. 3, comma 2;
b) beni mobili e immobili di cui all'art. 8, comma 4, lettera a), del Dlgs 517/1999. La
valorizzazione di tali apporti costituisce contributo economico-finanziario alle aziende
ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 517/1999; ulteriori modalità di compartecipazione per
l'Università e le Regioni possono essere indicate dall'accordo in sede di Conferenza
Stato-Regioni definito ai sensi dell'art. 7, comma 2, del predetto decreto legislativo.
3. Le quote percentuali di cui al comma 1 sono stabilite nei protocolli d'intesa in base a criteri di compartecipazione correlati ai risultati dell'attività e della gestione delle strutture a direzione ospedaliera e universitaria, rilevabili dalla contabilità aziendale, nonché ai rapporti numerici tra personale dirigente ospedaliero e personale universitario, tenuto conto anche dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca.
4. I protocolli d'intesa prevedono altresì l'adeguamento dei criteri di compartecipazione in relazione al grado di raggiungimento di obiettivi concordati ai fini del progressivo adeguamento agli standard e ai volumi di attività determinati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere d) ed e), del Dlgs 517/1999.
5. In caso di risultati negativi nella gestione dell'azienda, la Regione e l'Università concordano appositi piani di rientro poliennali, utilizzando a questo scopo anche le risorse di cui all'art. 7, comma 2 del Dlgs 517/1999. In caso di mancato accordo la Regione, sentito il comitato regionale di coordinamento delle Università di cui al Dpr 25/1998, disdetta il protocollo d'intesa per la parte concernente l'azienda interessata e adotta ogni opportuna iniziativa per il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.
6. I risultati positivi di gestione dell'azienda, salvo che per la quota destinata al ripiano di eventuali risultati negativi degli anni precedenti in base ai piani di rientro concordati, cono utilizzati per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse assistenziale e di sviluppo della qualità delle prestazioni.
7. Ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 517/1999, la Regione e l'Università perseguono l'obiettivo di una gestione efficiente dell'azienda, partecipando alle procedure di monitoraggio della gestione economico-finanziaria e adottando, per la parte di rispettiva competenza, misure di contenimento dei costi coerenti con le risultanze del monitoraggio.
8. Fino alla stipula dei protocolli d'intesa non possono comunque essere aumentati i posti letto, i servizi e le strutture complesse, già esistenti ed effettivamente attivi e operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui ai commi 1 e 2 del Dlgs 517/1999, sia nelle altre strutture pubbliche e in quelle private di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2 del medesimo decreto. Eventuali deroghe devono essere preventivamente concordate fra Regione e Università.
9. I protocolli d'intesa disciplinano le modalità per l'accertamento delle attività e passività relative alla gestione dell'assistenza sanitaria, determinatesi relativamente agli esercizi 2001 e precedenti, concordando, se necessario, apposita gestione separata. A tal fine la Regione e l'Università, d'intesa, possono provvedere alla nomina di apposito commissario.
10. Le modalità di ripiano di eventuali risultati negativi di gestione relativi agli esercizi di cui al comma precedente sono definite sulla base di apposito accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 4 del Dlgs 281/1997, su proposta dei ministri della Sanità, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e del Tesoro, bilancio e programmazione economica.
il
documento sulle linee guida in formato . pdf, per la lettura necessita di ![]()