SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI CUI ALLA LEGGE N. 419 DEL 30/11/1998, PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SSN
Delega al Governo per la razionalizzazione del Ssn e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Ssn.
Testo approvato dal Consiglio dei ministri il 14 aprile scorso, nel testo con le ultime modifiche apportate il 16 aprile.
Articolo 15-quater
Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
1. I dirigenti sanitari di primo livello dirigenziale, a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché i dirigenti sanitari di secondo livello dirigenziale, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.
2. I dirigenti sanitari, già in servizio alla data del 31 dicembre 1998, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. L'azienda, in conformità con le direttive regionali e i contratti collettivi di lavoro, individua le aree e le funzioni da incentivare con specifici istituti anche economici, per il passaggio al rapporto di lavoro esclusivo e definisce le relative decorrenze.
3. Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo.
4. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono lo specifico trattamento economico da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo nonché le modalità applicative per l'attribuzione del trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 15-quinquies
Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari
1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale e disciplina posseduta, con impegno orario, non inferiore all'orario minimo contrattualmente definito, commisurato alla realizzazione degli obiettivi attribuiti.
2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta inoltre:
a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali con le modalità e i limiti stabiliti dall'atto di organizzazione aziendale e dai contratti collettivi di lavoro;
b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta, in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali ovvero, previa convenzione, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata;
c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipe dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi di lavoro.
3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e per ridurre progressivamente le liste di attesa, l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, una produttività superiore a quella assicurata per i compiti istituzionali nonché un impegno orario superiore al cinquanta per cento di quello di servizio richiesto dall'azienda per i compiti istituzionali. A tal fine devono essere fissati, per i singoli dirigenti e per le équipe, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione ai volumi di attività libero professionale, prevedendo appositi organismi di verifica. Il direttore generale, ove accerti la violazione delle disposizioni di cui al presente comma, dispone la sospensione dall'attività libero professionale del dirigente o dell'équipe interessata per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi ovvero la restituzione dei proventi percepiti per l'attività libero professionale svolta per un periodo di tempo non inferiore a un mese.
4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera a), non è consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale. In tutti i casi in cui si utilizza un ricettario diverso da quello del Servizio sanitario nazionale, il dirigente medico è tenuto a specificare sulla ricetta quali delle prestazioni e dei farmaci prescritti potrebbero, nel rispetto delle procedure vigenti, essere erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai dirigenti in servizio con rapporto di lavoro non esclusivo.
5. Gli incarichi di direzione di struttura implicano il rapporto di lavoro esclusivo o l'opzione per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria. Per struttura, ai fini del presente decreto, si intende l'articolazione organizzativa alla quale è attribuita, dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.
6. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano optato per il rapporto quinquennale ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, conservano l'incarico di direzione della struttura alla quale erano preposti alla predetta data del 31 dicembre 1998. Essi sono sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999. In caso di verifica non positiva, al dirigente sanitario interessato è conferito un incarico professionale non comportante direzione di struttura in conformità con le previsioni del contratto collettivo di lavoro. Contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del primo livello dirigenziale.
7. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di precedenza per l'accesso agli incarichi quinquennali di secondo livello dirigenziale e per gli altri incarichi dirigenziali di struttura nonché per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale.
8. Nelle strutture il cui dirigente responsabile abbia optato per l'esercizio della libera professione extramuraria i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo o che abbiano optato per l'esercizio della libera professione intramuraria individuano un coordinatore delle attività di cui al comma 2, con il compito di assicurarne l'organizzazione e di concordarne le modalità attuative con l'azienda, la direzione del presidio ospedaliero, del distretto o del dipartimento e il responsabile dell'unità operativa.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, n. 382, con le specificazioni che saranno previste in relazione ai modelli gestionali e funzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, dalle disposizioni di attuazione della delega stessa.
Articolo 15-sexies
Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono attività libero professionale extramuraria
1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31 dicembre 1998 che, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbiano comunicato al direttore generale l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria e che non intendano revocare detta opzione, comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende stabiliscono i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.
Discussione della Delega su "Repubblica" - Cittadino Lex
Il sito de "il Sole 24 Ore" sulla Sanità, che contiene il testo completo della Legge delega
Ulteriori testi ed articoli alla pagina a cura di ESIS Edizioni
Il testo in formato RTF (dal Sito Esis Edizioni)
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