La circolare firmata dal Ministro della Sanità Rosy Bindi e inviata agli Assessori regionali alla Sanità con la quale viene prorogato il termine per la scelta dell'esclusività di rapporto.


L'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo 502/92 come modificato dal decreto legislativo 229/99 contengono la nuova disciplina della dirigenza sanitaria e l'introduzione all'esclusività di rapporto di lavoro dei dirigenti, prevedendo, in particolare, le caratteristiche del rapporto esclusivo e il termine entro cui i dirigenti in servizio al 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al Direttore Generale dell'Azienda l'opzione in ordine al rapporto esclusivo.

L'articolo 15 quater, nel fissare il termine del suddetto rinvia, altresì, ai contratti collettivi la determinazione del trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto esclusivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23.12.1996, n.662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva.

I citati articoli 15 e seguenti rimettono alla contrattazione collettiva la disciplina dei criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali, l'assegnazione, la valutazione e la verifica degli incarichi dirigenziali e l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio; le modalità di salvaguardia del trattamento economico fisso dei dirigenti in godimento alla data del 31 luglio 1999; le modalità per l'attribuzione degli incarichi previsti dall'articolo 15, comma 4, la definizione del corretto equilibrio fra l'attività istituzionale e l'attività libero professionale; i criteri per il conferimento degli incarichi professionali.

L'atteso rinvio, previsto dalle richiamate disposizioni, alla disciplina contrattuale; considerato che il nuovo contratto collettivo deve essere ancora stipulato e tenuto conto che in sede di finanziaria sono previste risorse aggiuntive per l'adeguamento del fondo per l'esclusività di rapporto, si ritiene che il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 15 quater, comma 3, del decreto legislativo 502 per l'opzione in ordine al rapporto esclusivo non sia più coerente con il sistema normativo a causa dello slittamento della stipula del nuovo contratto di lavoro della dirigenza sanitaria che, come già detto, disciplinerà alcuni aspetti necessariamente propedeutici alla scelta del rapporto esclusivo, tenuto anche conto della non revocabilità di tale scelta.

Sulla base delle su esposte considerazioni, ed avuto anche riguardo all'intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria in data 12 ottobre 1999, lo scrivente ritiene che il termine del 29 ottobre 1999, previsto per la scelta del rapporto esclusivo, sia da considerarsi non più applicabile e che il termine stesso debba essere differito al 31 dicembre 1999, in relazione all'approvazione della finanziaria e alla stipula del nuovo contratto di lavoro.

L'occasione è opportuna per comunicare l'orientamento ministeriale anche in ordine all'obbligo dell'opzione entro il termine previsto dall'articolo 15 quater, comma 3, del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni, relativamente al personale di cui all'articolo 15 quinquies, commi 7 e 9, dello stesso decreto.

Al riguardo, per quanto concerne i dirigenti sanitari in posizione apicale al 31.12.1998 non optanti per il rapporto quinquennale ai sensi della pregressa normativa (502/92 e successive modificazioni), si premette che ai sensi del comma 7 dell'articolo 15 quinquies gli interessati conservano l'incarico di direzione di struttura complessa cui sono preposti e sono sottoposti a verifica antro il 31.12.1999.

La norma stessa prevede, inoltre, che a seguito della verifica positiva il dirigente è confermato nell'incarico, con rapporto esclusivo, per ulteriori sette anni. In caso di verifica non positiva o non accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo al dirigente è conferito incarico professionale non comportante direzione di struttura, in conformità con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Atteso che le richiamate disposizioni prevedono per detti dirigenti l'obbligo di verifica entro il 31 dicembre 1999 e, altresì, che il contratto collettivo nazionale di lavoro dovrà disciplinare, oltre che gli eventuali criteri per effettuare la verifica, anche l'incarico professionale per coloro che non hanno superato positivamente la verifica o che, valutati positivamente, non intendono sottoporsi al regime di rapporto esclusivo, si ritiene che per detti dirigenti l'opzione debba essere effettuata al momento della conferma dell'incarico o al momento dell'attribuzione dell'incarico professionale.

Per quanto concerne il personale di cui all'articolo 102 del DPR 17.7.1980, n. 382, si osserva che, essendo detto personale soggetto in generale alle disposizioni in materia di rapporto esclusivo e, quindi, in concreto anche a quella che dispone l'obbligo dell'opzione, lo scrivente Ministero ritiene che tale assoggettamento debba comportare anche il rispetto del termine del 29 ottobre 1999.

Si osserva infatti che il comma 9 dell'articolo 15 quinquies prevede espressamente che le disposizioni sul rapporto esclusivo si applichino a detto personale universitario con specificazioni e adattamenti che saranno previsti in relazione ai modelli gestionali e funzionali di cui alle disposizioni attuative dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.419.

Per le considerazioni già esposte ed in attesa di emanazione della predetta normativa, lo scrivente Ministero ritiene che anche per detto personale il termine debba essere differito al 31 dicembre 1999.

Si pregano le SS.LL. di voler portare a conoscenza delle Aziende sanitarie del rispettivo territorio le suddette indicazioni al fine dell'uniforme e omogenea applicazione delle disposizioni suindicate.

f.to

Il Ministro della Sanità

 

Rosy Bindi


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